Segue una breve e schematica ricognizione delle agevolazioni lavorative previste per i lavoratori fragili, per i lavoratori della pubblica amministrazione, del settore privato, per i lavoratori genitori di figli minori in quarantena e figli con grave disabilità.
In premessa ricordiamo che, come stabilito dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, art. 1,
il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 Gennaio 2021.
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LAVORO AGILE DURANTE QUARANTENA FIGLIO MINORE DI 16 ANNI (Entro il 31 Dicembre 2020) Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 art. 21 bis comma 1 e 2
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ASTENSIONE DAL LAVORO PER IL GENITORE DURANTE LA QUARANTENA DEL FIGLIO MINORE DI 14 ANNI E DI FIGLIO TRA 14 E 16 ANNI (Entro il 31 Dicembre 2020) Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 art. 21 bis comma 3
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LAVORATORI FRAGILI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE (Dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020) Art. 26 comma 2 bis Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 (introdotto dalla Legge 13 Ottobre 2020 n. 126 di conversione della Legge 104/2020).
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LAVORATORI DIPENDENTI CON DISABILITA’ O CON FAMILIARI CON DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE HANNO DIRITTO AL LAVORO CON MODALITA’ AGILE (fino al 31 Dicembre 2020) Art 39 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
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LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON GRAVI PATOLOGIE E RIDOTTA CAPACITA’ LAVORATIVA PRIORITA’ LAVORO AGILE (fino al 31 Dicembre 2020) Art. 39 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
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LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO IMMUNODEPRESSI O CON FAMILIARI CONVIVENTI IMMUNODEPRESSI PRIORITA’ LAVORO AGILE (fino al 31 Dicembre 2020) ART. 39 comma 2-bis Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
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LAVORO AGILE AL 50% DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Fino al 31 Dicembre 2020) Decreto Ministero della Pubblica Amministrazione 19 Ottobre 2020 art. 1
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LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE CON ALMENO UN FIGLIO CON GRAVE DISABILITA’ (Entro il 30 Giugno 2021) Art. 21 ter del Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 (Introdotto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione della Legge 104/2020).
LAVORO AGILE DURANTE QUARANTENA FIGLIO MINORE DI 16 ANNI (31 DICEMBRE 2020)
Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 art. 21 bis comma 1 e 2
Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici).
Il provvedimento era stato istituito dal Decreto Legge 111/2020 art. 5, la legge 126/2020 e il Decreto Legge 137 del 28 Ottobre hanno ampliato la disposizione e all’articolo 21 bis dispone che, il
genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della
quarantena del figlio convivente minore di sedici (16) anni. Ricordiamo come, nel D.L. 111/2020 il figlio doveva essere minore di 14 anni.
Già con il DL 111/2020,
la quarantena doveva essere disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (
ASL) territorialmente competente
a seguito di contatto verificatosi all'interno del
plesso scolastico, la legge 126/2020
estende e include anche il caso di contatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati
, nonché' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
Il comma 2 del D.L. 104/2020 prevede inoltre che “E'
altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire
lezioni musicali e linguistiche”.
ASTENSIONE DAL LAVORO PER IL GENITORE DURANTE LA QUARANTENA DEL FIGLIO MINORE DI 14 ANNI E DI FIGLIO TRA 14 E 16 ANNI (ENTRO 31 dicembre 2020)
Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 art. 21 bis comma 3
Il comma 3 chiarisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2,
uno dei genitori, alternativamente all'altro,
può' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla
durata della quarantena del figlio, minore di anni
quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico
, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il comma 4 specifica che, per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7,
un'indennità' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In definitiva
il genitore con figlio minore di 16 anni posto in quarantena potrà svolgere la
prestazione lavorativa in modalità agile, qualora la prestazione sia compatibile con questa modalità di svolgimento.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile il genitore con figlio in quarantena minore
di età compresa fra 14 e 16 anni potrà
astenersi dal lavoro per tutta la durata della stessa ma
senza diritto alla retribuzione o ad indennità.
Mentre il genitore di figlio minore di 14 anni posto in quarantena che non possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile potrà astenersi dal lavoro con il riconoscimento di una
indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Il comma 5 chiarisce che, per i giorni in cui un genitore che svolge lavoro agile come disposto dai commi 1 e 2 art. 21 bis del DL 104/2020 o fruisce della astensione lavorativa (comma 3 art 21 bis DL 104/2020) o non svolge alcuna attività lavorativa,
l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure,
salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 art 21 bis DL 104/2020.
Il comma 7 informa che il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite
di spesa di
((93 milioni di euro)) per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 8 chiarisce che per garantire la sostituzione del personale docente,educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di
((4 milioni di euro)) per l'anno 2020.
LAVORATORI FRAGILI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE (Dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2020)
Art. 26 comma 2 bis Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 (introdotto dalla Legge 13 Ottobre 2020 n. 126 di conversione della Legge 104/2020).
A decorrere
dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i
lavoratori fragili svolgono di norma la
prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto".
I lavoratori fragili a cui la norma si riferisce sono quelli individuati al comma 2 art 26 ovvero
“i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [...]”
LAVORATORI DIPENDENTI CON DISABILITA’ O CON FAMILIARI CON DISABILITA’ NEL NUCLEO FAMILIARE HANNO DIRITTO AL LAVORO CON MODALITA’ AGILE (fino al 31 Dicembre 2020)
Art 39 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Il comma 1 del Decreto prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i
lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON GRAVI PATOLOGIE E RIDOTTA CAPACITA’ LAVORATIVA PRIORITA’ LAVORO AGILE (fino al 31 Dicembre 2020)
Art. 39 comma 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile) dispone, ai lavoratori del settore
privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la
priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita'
agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO IMMUNODEPRESSI O CON FAMILIARI CONVIVENTI CON IMMUNODEPRESSI PRIORITA’ LAVORO AGILE (fino al 31 Dicembre 2020)
ART. 39 comma 2-bis Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Ricordiamo che, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dall’articolo 39 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.
LAVORO AGILE AL 50% DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Fino al 31 Dicembre 2020)
Decreto Ministero della Pubblica Amministrazione 19 Ottobre 2020 art. 1
nella
pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2020, si può accedere al
lavoro agile in forma semplificata prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa generale in materia di lavoro agile.
L'articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dispone che
le amministrazioni pubbliche,
fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disposizione di cui al richiamato art. 87, lett. a), del D.L. 18/2020 - secondo cui la presenza del personale nella PA è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili -
organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilità dell'orario di lavoro,
applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Decreto Ministero della Pubblica Amministrazione 19 Ottobre 2020 art. 1 dispone
1. Il
lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
2.
Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile
non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto
sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente,
sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, a
ttività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
4.
I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile
non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE CON ALMENO UN FIGLIO CON GRAVE DISABILITA’ (Fino al 30 Giugno 2021)
Art. 21 ter del Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 (Introdotto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione della Legge 104/2020).
Comma 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
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