Lavoro

Includere un lavoratore già assunto nelle quote di riserva: quando e come è possibile

Approfondimenti

Operaio al lavoro

27 ottobre 2024

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge 68/1999, è possibile computare nella quota di riserva di cui all’art. 3 della stessa legge i lavoratori che diventano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di un infortunio o una malattia, a condizione che tale evento abbia determinato una disabilità pari o superiore al 60%, o superiore al 33% nel caso di infortunio o malattia professionale. Questi due requisiti devono essere presenti contemporaneamente: una disabilità almeno del 60% per i civili, o una disabilità superiore al 33% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione Medica Inail; e l’assegnazione a nuove mansioni a seguito della condizione di disabilità sopraggiunta.

Il lavoratore potrà essere riconosciuto e incluso nelle quote di riserva solo se viene adibito a nuove mansioni a seguito del riconoscimento della disabilità. Tuttavia, l’assegnazione di mansioni diverse non comporta necessariamente una modifica del contratto in termini di categoria, qualifica o livello di assunzione. Se la disabilità sopraggiunta non influisce sulla capacità del lavoratore di svolgere le mansioni precedenti, e quindi non richiede un cambio di mansioni, non sarà possibile ottenere l’autorizzazione per includere il lavoratore nelle quote riservate alle categorie protette. 

Nel caso in cui un lavoratore diventi persona con disabilità durante il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge 68/1999, sarà sufficiente che firmi per “presa visione” il modulo di richiesta di riconoscimento. Al modulo devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Copia del verbale di accertamento della disabilità civile del lavoratore; 

  • Se il verbale è soggetto a revisione e la data di validità è scaduta, è necessaria una dichiarazione del lavoratore che attesti di non essere ancora stato convocato a visita da parte dell’Inps, accompagnata da un documento di identità;

  • Certificato di idoneità alla nuova mansione, ottenuto a seguito di una visita specifica per il cambio di mansione, compatibile con la condizione di salute e con le capacità lavorative residue. Questo certificato è necessario anche per le professioni non soggette a sorveglianza sanitaria e deve essere emesso successivamente al verbale, ma non oltre 90 giorni prima della richiesta di riconoscimento. 

Tuttavia, se la percentuale di disabilità riconosciuta è inferiore al 60%, per poter essere iscritto nelle categorie protette del collocamento mirato e rientrare nelle “quote di riserva”, il lavoratore dovrà prima licenziarsi dal proprio impiego e poi essere riassunto dallo stesso datore di lavoro. Questo passaggio, però, comporta il rischio concreto di perdita del posto di lavoro.