Agevolazioni per start-up innovative a vocazione sociale che assumono lavoratori con disturbi dello spettro autistico

L’art. 12-quinquies del Decreto Legge n. 146/2021 attribuisce la qualifica di start-up innovative a vocazione sociale anche alle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

Approfondimenti

bambino autistico

17 novembre 2022

Le start up innovative a vocazione sociale sono una particolare categoria di startup, disciplinata dall’articolo 25 - comma 4 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
L’art. 12-quinquies – comma 1 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17 dicembre 2021,  attribuisce la qualifica di start-up innovative a vocazione sociale anche alle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che:
  • impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico;
  • esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico in base alla legge  n. 134 del 18 agosto 2015 che,  in  conformità  a  quanto  contenuto nella risoluzione  dell'Assemblea   generale   delle   Nazioni   Unite   n. A/RES/67/82 del 12  dicembre  2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela  della salute, il miglioramento delle condizioni  di  vita  e  l'inserimento nella  vita  sociale  delle  persone  con  disturbi   dello   spettro autistico.
 
Utili di esercizio
L’art. 12- quinquies – comma 3 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 prevede che gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività.
 
Incentivi  
All’impresa è concesso un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; si attende il decreto attuativo del Ministero del Lavoro.
 
Agevolazioni per i lavoratori impiegati
L’art. 12- quinquies – comma 2 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 prevede che la  retribuzione  dei  lavoratori  assunti  da  una  start-up  a vocazione sociale è costituita da una  parte  che  non  può  essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello  di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e  da  una  parte variabile,  consistente  in  trattamenti  collegati  a  obiettivi   o parametri di rendimento concordati  tra  le  parti.  La  retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up  non concorre alla formazione  del reddito imponibile complessivo del lavoratore, sia  ai  fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o  della pensione di invalidità, ove percepiti dal  lavoratore,  soggetti  ai limiti  di  reddito è  sospesa  per  il  periodo   di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente  all'INPS la  variazione  della  propria  situazione  reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita  del  beneficio di cui al presente comma e  il  versamento  contestuale  delle  somme indebitamente  percepite.   L'INPS,   accertata,   su   comunicazione dell'interessato,  la  sussistenza  dei  requisiti   reddituali   per percepire l'assegno o la pensione  di  invalidità,  al  termine  del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a  partire dal mese successivo al  termine  del  contratto  di  assunzione. Le   modalità attuative delle norme contenute in questo comma sono comunque rinviate ad un decreto Interministeriale.
 
Il decreto attuativo
In data 3 ottobre 2022 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale. 
Il Decreto interministeriale è stato trasmesso per la firma di concerto al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Startup-vocazione-sociale-Orlando-ha-firmato-Decreto-a-favore-lavoratori-disturbi-spettro-autistico.aspx
 
Normativa di riferimento

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Legge 18 agosto 2015, n. 134: “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;

Decreto – Legge 21 ottobre 2021, n. 146: “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

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di Alessandra Torregiani