Articolo 15 (Erogazione in forma indiretta) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi

La realizzazione degli interventi per opere murarie, congruità dei costi, autorizzazione all'erogazione

29 novembre 2022

Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.

Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposizioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.
 
Capo III Interventi per l’autonomia
Articolo 15 (Erogazione in forma indiretta)
 
1.La realizzazione degli interventi è autorizzata daII’InaiI, previa positiva valutazione dell’appropriatezza degli stessi e della congruità dei costi risultanti dai preventivi degli operatori prescelti daII’infortunato/tecnopatico, e verifica dell’avvenuto rilascio di tutti i nulla osta, autorizzazioni, concessioni, licenze richiesti dalla normativa vigente.

2.Le opere murarie, anche quando necessarie per l’installazione dei dispositivi di cui all’articolo 13, e le modifiche impiantistiche possono essere realizzate in unità immobiliari che costituiscono la dimora abituale dell’infortunato/tecnopatico e sulle quali Io stesso o suoi familiari/conviventi risultanti dallo stato di famiglia vantino il diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento. In caso di diritto personale di godimento le opere murarie e le modifiche impiantistiche possono essere realizzate soltanto previo consenso del proprietario dell’unità immobiliare e la congruità degli interventi è valutata in relazione alla durata del diritto. Se l’unità immobiliare è oggetto di comproprietà, dovrà essere acquisito il consenso scritto di tutti i comproprietari. L’lstituto, si fa carico dei costi per gli interventi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi — quale accertato in sede di autorizzazione dei Iavori - qualora, all’atto del rilascio dell’unità immobiliare, ne ricorra l’obbligo su richiesta espressa del titolare del diritto reale, nei limiti e alle condizioni di cui alla circolare attuativa.

3.Nel caso in cui gli interventi interessino parti esterne di una unità immobiliare non di proprietà dell’infortunato/tecnopatico o parti condominiali è necessario acquisire il consenso scritto del proprietario e/o dell’assemblea dei condomini, fermo restando quanto disposto dall’articolo 78, comma 2, del D.P.R. n.380/2001.
 
 Capo III Interventi per l’autonomia
  • articolo 13 Tipologia di interventi per l’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilità
  • articolo 14  Erogazione degli interventi
  • articolo 15 Erogazione in forma indiretta
  • articolo 16 Rimborso dei costi sostenuti dell’infortunato/tecnopatico
  • articolo 17 Spese di manutenzione e riparazione dei dispositivi
  • articolo 18 Rinnovo degli interventi
 
Per approfondire
Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022
 
DEFINIZIONI
 APPROPRIATEZZA
: rispondenza dell’intervento proposto all’obiettivo di recupero funzionale, di autonomia o di reinserimento nella vita di relazione dello specifico destinatario
CONGRUITÀ ECONOMICA: compatibilità dei costi esposti dal fornitore esterno con i criteri
di economicità definiti dall’Istituto


Per ulteriori informazioni
  • numero verde superabile 800.810.810.
  • dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al  piano tariffario del gestore utilizzato)
  • scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue

di Rosanna Giovedi (scheda/Foto)