Articolo 13 (Tipologia di interventi per l’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilità ) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi
Gli interventi sono finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità dell’abitazione, della mobilità,della comunicazione e della gestione dell’ambiente domestico conseguenti alle menomazioni riportate.
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18 marzo 2022
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposiioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.
Capo III Interventi per l’autonomia
Articolo 13 (Tipologia di interventi per l’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilità)
- Gli interventi per l’autonomia, finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità dell’abitazione nonché a restituire autonomia aII’infortunato/tecnopatico, sono i seguenti:
a)opere murarie per l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche;
b)fornitura e installazione di dispositivi per il superamento delle barriere
architettoniche, quali montascale, elevatori, ascensori, rampe e scivoli;
c)adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, comprensivi delle opere murarie necessarie, volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, ecc.;
d)fornitura e installazione di impianti per il controllo del microclima;
e) fornitura e/o adeguamento di arredi;
f) fornitura e installazione di dispositivi informatici;
g) fornitura e installazione di dispositivi domotici;
h) fornitura di comandi speciali e adattamento di veicoli.
b)fornitura e installazione di dispositivi per il superamento delle barriere
architettoniche, quali montascale, elevatori, ascensori, rampe e scivoli;
c)adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, comprensivi delle opere murarie necessarie, volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, ecc.;
d)fornitura e installazione di impianti per il controllo del microclima;
e) fornitura e/o adeguamento di arredi;
f) fornitura e installazione di dispositivi informatici;
g) fornitura e installazione di dispositivi domotici;
h) fornitura di comandi speciali e adattamento di veicoli.
Per approfondire:
Capo III Interventi per l’autonomia
- articolo 13 Tipologia di interventi per l’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilità
- articolo 14 Erogazione degli interventi
- articolo 15 Erogazione in forma indiretta
- articolo 16Rimborso dei costi sostenuti dell’infortunato/tecnopatico
- articolo 17 Spese di manutenzione e riparazione dei dispositivi
- articolo 18 Rinnovo degli interventi
Paragrafo 9. Interventi per l’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilita’ di cui al capo III del regolamento
Gli interventi di cui all’articolo 13 del Regolamento sono finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità dell’abitazione e a restituire autonomia all’infortunato/tecnopatico, consentendogli di far fronte alle limitazioni della mobilità,della comunicazione e della gestione dell’ambiente domestico conseguenti alle menomazioni riportate.
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Alcuni di detti interventi consistono esclusivamente nella fornitura di dispositivi, come,per esempio, quelli informatici o domotici e gli arredi, mentre in altri casi richiedono anche la realizzazione di opere murarie per l’installazione dei dispositivi o, comunque, per l’abbattimento e/o il superamento di barriere architettoniche, come accade, per esempio, nel caso di ascensori, montascale fissi, modifiche impiantistiche o installazione di impianti per il controllo del microclima.
La locuzione “opere murarie” è utilizzata nel Regolamento e nella presente circolare nella sua più ampia accezione, che prescinde dalle qualificazioni date ai fini dei Regolamenti edilizi, per indicare ogni intervento che richieda abbattimento e/o ricostruzione di pareti, soffitti o solai o, ancora, rimozione e sostituzione di pavimenti dell’abitazione dell’infortunato/tecnopatico o delle parti condominiali dell’edificio in cui la stessa è sita.
In relazione alle opere murarie, così come sopra definite, trova applicazione il principio di tutela del domicilio in ragione del quale l’individuazione del fornitore è rimessa alla libera scelta dell’infortunato/tecnopatico.
Si precisa che non costituiscono opere murarie le piccole operazioni su una parete o su un soffitto, necessarie per il semplice fissaggio di un dispositivo, come meglio specificato anche nel paragrafo 9.2.della Circolare n. 7 Roma, 28 gennaio 2022
Ne consegue che l’Istituto ben può prevedere l’erogazione in forma diretta di un dispositivo comprensiva dell’installazione, laddove non richieda opere murarie e che, in tale fattispecie, l’infortunato/tecnopatico non potrebbe invocare il principio di tutela del domicilio per ricorrere all’erogazione in forma indiretta.
L’individuazione degli interventi è sempre effettuata sulla base di una valutazione sociale, sanitaria e tecnica dell’équipe multidisciplinare, integrata, se del caso, da professionalità dell’Istituto di specifica competenza in funzione delle peculiarità del caso concreto
Per ulteriori informazioni
- numero verde superabile 800.810.810.
- dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
- scrivi all'esperto: superabile@inail.it
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