Computabilità dei lavoratori agili ai fini della quota di riserva (interpello MdL 3 del 9 giugno 2021)
Il consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha posto un quesito al Ministero del lavoro sollecitando un chiarimento relativamente alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.
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14 novembre 2022
Il consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha posto un quesito al Ministero del lavoro sollecitando un chiarimento relativamente alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, risponde al quesito.
Come è noto, è nella legge 68/1999 che viene sancito l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità per i datori di lavoro pubblici e privati, la quale stabilisce che “[…] agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato” (articolo 4, comma 1, come modificato dall’articolo 4, comma 27, lett. a), della legge n. 92/2012).
La medesima disposizione individua anche le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Il quesito viene posto in considerazione di quanto previsto nel Decreto Legislativo 80 del 15 giugno 2015 che, all’articolo 23 prevede “I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro [...] possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti” dalla quale scaturisce, ai fini delle assunzioni obbligatorie, l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro, per l’intero orario di lavoro ovvero un’esclusione proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente.
Il Consiglio Nazionale vorrebbe applicare in via analogica allo smart working i datori di lavoro privati che si avvalgono del telelavoro.
Il ministero chiarisce che, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210, nella quale, a conferma della decisione assunta dalla Corte d’Appello, si afferma, peraltro, che, in materia di determinazione della quota di riserva ai fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge n. 68/1999, in quanto lex specialis “avente ad oggetto la protezione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”, prevalgono su quelle di carattere generale.
Laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
Pertanto, secondo quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 4, “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ai medesimi effetti, non sono computabili:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99,
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,
- i soci di cooperative di produzione e lavoro,
- i dirigenti,
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore,
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
- i lavoratori a domicilio,
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
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di Giorgia Di Cristofaro