Art. 12 (Rinnovo dei dispositivi) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi
Quando e come Inail autorizza il rinnovo dispositivi, tabella tempi di rinnovo
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11 agosto 2022
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.
Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposiioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.
Articolo 12
(Rinnovo dei dispositivi)
1.L’lnail autorizza il rinnovo del dispositivo in uso, anche su richiesta dell’interessato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) scadenza del tempo minimo di rinnovo, indicato per ciascuno dei dispositivi nella circolare applicativa del presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
b) modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza del dispositivo in uso ai fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
c) rottura accidentale o usura, cui consegue l’impossibilità tecnica della riparazione o la non convenienza economica della stessa ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato;
d) innovazioni tecnologiche che rendano disponibili dispositivi giudicati daIl’Istituto necessari per garantire un maggior livello di autonomia aII’infortunato/tecnopatico.
e) smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di polizia giudiziaria.
Per approfondire:
Inail circolare 7 del 28 gennaio 2022 (in allegato)
8.5 RINNOVO DEI DISPOSITIVI
I casi in cui è autorizzato il rinnovo di un dispositivo, sono disciplinati dall’articolo 12 del Regolamento, che contempla fattispecie che, sul piano operativo, richiedono un approccio diversificato. Il rinnovo motivato dalla scadenza del tempo minimo e dalla accertata inidoneità del dispositivo o dalla rottura accidentale o usura o, ancora, dallo smarrimento o furto, qualora non siano addotte o ravvisate ragioni che suggeriscono l’erogazione di un dispositivo con caratteristiche diverse da quello originariamente fornito, può essere autorizzato dalla Sede competente.
Quando il rinnovo ha per oggetto un dispositivo a tecnologia avanzata o un dispositivo prodotto o adattato dal Centro protesi di Vigorso di Budrio oppure è motivato da modifiche dello stato psico-fisico dell’infortunato/tecnopatico o da innovazioni tecnologiche o, comunque, dette circostanze vengono in evidenza in occasione di rinnovo richiesto per altro motivo, la Sede competente procede con le modalità di cui al punto 8.1.1( INFORMATIVA ALL’INFORTUNATO/TECNOPATICO E VISITA TECNICO SANITARIA) e seguenti.
Nel caso in cui per la fornitura del dispositivo da rinnovare l’infortunato/tecnopatico si rivolga a fornitore di sua scelta e il preventivo/scheda progetto di quest’ultimo, predisposto e trasmesso con le modalità di cui al paragrafo 8.2.2 (EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA) , abbia a oggetto un dispositivo a tecnologia avanzata - in sostituzione di quello già in dotazione, non rientrante tra quelli a tecnologia avanzata - il Dirigente medico della Sede competente, valutato lo stato psico-fisico del richiedente, ove ne ricorrano le condizioni, trasmette, per il tramite della stessa Sede, il preventivo/scheda-progetto al Centro protesi di Vigorso di Budrio per acquisirne la consulenza sulla appropriatezza, correttezza tecnica e congruità. Ove necessario, l’infortunato/tecnopatico è invitato a recarsi presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio per visita tecnico-sanitaria. In questo caso, l’infortunato/tecnopatico è tenuto a sottoporsi a detta visita che non ha finalità terapeutiche ma è, invece, indispensabile per l’esercizio della funzione di controllo propria dell’Istituto e per le predette valutazioni che costituiscono presupposto imprescindibile dell’autorizzazione della fornitura. Si sottolinea, infine, che, per i casi di furto o smarrimento, l’articolo 12 citato non limita più a una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo durante il decorso del tempo minimo di rinnovo.
DEFINIZIONI:
APPROPRIATEZZA: rispondenza dell’intervento proposto all’obiettivo di recupero funzionale, di autonomia o di reinserimento nella vita di relazione dello specifico destinatario.
CONGRUITÀ ECONOMICA: compatibilità dei costi esposti dal fornitore esterno con i criteri di economicità definiti dall’Istituto.
CORRETTEZZA TECNICA:rispetto, nel preventivo/scheda-progetto, delle regole tecniche necessarie per l’efficace attuazione dell’intervento.
Per ulteriori informazioni
- numero verde superabile 800.810.810.
- dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
- scrivi all'esperto: superabile@inail.it
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