Articolo 2 (Finalità) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi

la finalità degli interventi è indirizzata tra funzionalità terapeutica e quella funzionale

13 maggio 2022

 Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.

Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposizioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.











Capo I Disposizioni comuni
Articolo 2 (Finalità)
1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni istituzionali che concorrono alla realizzazione della tutela globale integrata delle persone di cui all’articolo 3 e sono finalizzate al massimo recupero possibile dell’integrità psicofisica.
 
Capo I Disposizioni comuni
 
Per approfondire
Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022
 
DEFINIZIONI
FINALITÀ FUNZIONALE E FINALITÀ TERAPEUTICA: la finalità funzionale è assolta dai dispositivi che compensano, supportano, ausiliano la funzione lesa; la finalità terapeutica è assolta dai dispositivi che hanno lo scopo di curare e avviare e/o indirizzare la lesione verso la guarigione. Uno stesso dispositivo può rispondere ad ambedue le finalità
RECUPERO FUNZIONALE: risultato perseguito con un insieme di interventi mirati a reintegrare le funzioni - venute meno - dell’infortunato/tecnopatico, consentendo allo stesso il massimo recupero possibile dell’integrità psico-fisica.
 
Per ulteriori informazioni
  • numero verde superabile 800.810.810.
  • dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al  piano tariffario del gestore utilizzato)
  • scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue