Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile-7 dicembre 2021
Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno raggiunto l’accordo sulle nuove direttive per lo smart working nelle aziende private
Approfondimenti

Allegati
- PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE
- National protocol on work in agile mode 7 December 2021
- Национальный протокол о работе в гибком режиме 7 декабря 2021 года.
- Protocol na¿ional privind munca în modul agil 7 decembrie 2021.
- البروتوكول الوطني للعمل بالطريقة المرنة 7 ديسمبر/ كانون أول 2021
09 dicembre 2021
Siglato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile: il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno raggiunto l’accordo sulle nuove direttive per lo smart working nelle aziende private.Con il presente Protocollo si intendono così porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali.
Di seguito l’indice delle materie presenti nel protocollo; in allegato il protocollo nella versione integrale:
- Accordo individuale: L’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato.
- Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione: ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche
e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Durante le giornate di lavoro agile non possono essere previsti e autorizzati turni di lavoro straordinario; nei periodi di malattia, permesso o ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione. - Luogo di lavoro: Il lavoratore può scegliere il luogo presso cui svolgere la prestazione in modalità agile purché abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in piena sicurezza e riservatezza, anche con riferimento al trattamento dei dati aziendali ed alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Altrimenti, la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro agile per motivi di sicurezza o riservatezza dei dati
- Strumenti di lavoro: il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, idonei e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita sono a carico del datore di lavoro, che ne resta proprietario. In caso di negligenza, il dipendente risponde degli eventuali danni. Salvo accordi diversi sull’utilizzo dei propri strumenti.
- Salute e sicurezza sul lavoro: si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, l. n. 81/2017. Inoltre, si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro
- Infortuni e malattie professionali: il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge (Inail Circolare n. 48 del 2017)
- Diritti sindacali: Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
- Parità di trattamento e pari opportunità: Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità. Come stabilito dall’art. 20, l. n. 81/2017
- Lavoratori fragili e con disabilità: Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole (Ministero P.S. e della Salute Circolaren.13 del 2020)
- Welfare e inclusività: le Parti sociali si impegnano a sviluppare nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore
- Protezione dei dati personali e riservatezza: il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale
- Formazione e informazione: per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche,
organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile - Osservatorio bilaterale di monitoraggio: l’ Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Parti firmatarie del presente Protocollo
- Incentivo alla contrattazione collettiva: necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile; urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.