Fondo vittime amianto legge bilancio 2021

estensione delle prestazioni Inail anche alle Unioni Civili; fondo erogato ogni mese nel rateo di rendita;

17 settembre 2021

La legge di Bilancio 2021(Legge 30 dicembre 2020)  ha previsto che la prestazione aggiuntiva sarà pari ogni anno al 15% della rendita Inail percepita e di conseguenza non verrà più corrisposta tramite il sistema di acconti e conguagli, ma ogni mese nel rateo di rendita.  Pertanto,  la misura della prestazione aggiuntiva erogata ai beneficiari  è stabilita in misura fissa e non più variabile.
Per quanto riguarda l’annualità 2021, le prime mensilità sono state erogate con il rateo di aprile, mentre le successive dovrebbero disciplinarsi con l’erogazione mensile.
Con riferimento all’annualità 2020, è stato previsto per il mese di agosto il pagamento del conguaglio del 10%, a completamento della prestazione aggiuntiva complessiva del 20% stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro del 10 dicembre dello stesso anno.
 
Per approfondire:

a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo Vittime amianto eroga una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento e verrà erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente.
Inoltre è  cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento  
 
Le novità sono:
  • una prestazione “una tantum” di 10mila euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale,ossia tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che  risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
  • l’estensione delle prestazioni Inail anche alle Unioni Civili; la legge 76 del 20 maggio 2016, istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. 
  • maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. La circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 37 fornisce le istruzioni operative per applicare le nuove disposizioni.
Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia  
Inoltre, si dispone che alcune disponibilità del Fondo siano utilizzate
  • per il pagamento della prestazione aggiuntiva;
  • per il pagamento della prestazione di importo fisso in un’unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia
Inoltre non si applica l’addizionale a carico delle imprese e l’autorizzazione di spesa è soppressa
Per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, la legge di bilancio ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto, con una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto, prevedendone anche un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.  
 
Finanziaria 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 )