Criteri di computo della quota di riserva
Per i datori di lavoro pubblici e privati, l'obbligo di assunzione delle persone disabili di cui alla legge n.68/99, si determina calcolando il personale complessivamente occupato.
Approfondimenti
15 novembre 2022
Per i datori di lavoro pubblici e privati, l'obbligo di assunzione delle persone con disabilità di cui alla legge n.68/99 si determina in base al personale complessivamente occupato.L’art. 4 - comma 1 della legge n. 68/99 detta norme sui criteri di computo della quota di riserva che si calcola dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale gli obblighi di assunzione non sono operanti.
L’art. 4 – comma 27 – lettera a) della legge n. 92/2012 ha introdotto modifiche all’art. 4 – comma 1 della legge 68/99 disponendo preliminarmente che:
- “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato” .
Del resto l’art. 4 – comma 1 della legge 68/99, come modificato dalla legge n. 92/2012, dispone che “restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore”.
Pertanto non sono computabili e quindi sono esclusi dalla base di computo:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99);
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. In questo caso si tratta di una innovazione introdotta dall’art. 46 bis, comma 1, lettera l) del Decreto Legge n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 che ha innovato l’art. 4 – comma 27 - lettera a) della legge 92/2012 prevedendo la non computabilità dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Precedentemente, la legge 92/2012, che per questo specifico punto non aveva cambiato l’art. 4 comma 1 della legge 68/99, prevedeva la non computabilità dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, precisa che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale legato alla base di calcolo di altri istituti, non vanno compresi i contratti a termine di chi è stato assunto in sostituzione di altro lavoratore avente il diritto alla conservazione del posto e che i rapporti a tempo determinato vanno computati secondo la durata (due contratti a termine di sei mesi corrispondono ad una unità);
- per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative (art. 3 – comma 6 DPR n. 333/2000 e circolare Ministero del Lavoro n. 4/2000). Pertanto in base alla modifica dell’art. 4 – comma 1 della legge n. 68/99 possono essere esclusi dalla base di computo i lavoratori, che anche con più contratti, non superino il periodo di sei mesi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 43/2018, ha fornito alcuni chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori stagionali per la definizione dell’organico aziendale su cui calcolare gli obblighi di assunzione di persone con disabilità. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative e che il limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (art. 4 - comma 1 Legge 68/99, circolare Ministero Lavoro n. 41/2000);
- i dirigenti (art. 4 - comma 1 Legge 68/99). Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 precisa che l’individuazione di tali figure deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99). L’art. 1 – comma 14 della legge n. 92/2012 ha abrogato gli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n. 276/2003 relativi al contratto di inserimento. Si tratta quindi di una tipologia contrattuale ormai scomparsa. Per le assunzioni in essere e quelle effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni della vecchia normativa attualmente abrogata;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99, art. 34 – comma 3 Decreto Legislativo n. 81 del 2015). Si ricorda che già il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 precisava che tali soggetti non sono computati dall’agenzia che li somministra a norma dell’art. 4 – comma 27 – lettera a) della Legge n. 92/2012 e non sono computati nell’organico dell’utilizzatore per effetto dell’art. 22 – comma 5 Decreto Legislativo n. 276/2003, articolo attualmente abrogato dal Decreto Legislativo n. 81/2015;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99);
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili di cui all’art. 7 – comma 7 Decreto Legislativo n. 81/2000 (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99);
- i lavoratori a domicilio (art. 4 - comma 1 Legge n. 68/99);
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione dal lavoro nero di cui all’art. 1 - comma 4 bis Legge n. 383/2001 (art. 4 - comma 1 Legge 68/99);
- lavoratori impegnati in lavorazioni il cui tasso di premio INAIL sia almeno del 60 per mille (articolo 6, comma 2 ter, Decreto Legge n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011);
- il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 18 Decreto Legislativo n. 81/2015), questa norma era già prevista dall’art. 39 Decreto Legislativo n. 276/2003 articolo attualmente abrogato dal Decreto Legislativo n. 81/2015);
- i lavoratori ammessi al telelavoro dai datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 23 decreto legislativo n. 80/2015). L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario pertanto se siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno (Nota Ministero del Lavoro n. 970/2016);
- le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, in caso di passaggio di appalto e conseguente incremento di personale presso l’impresa subentrante, escludono dalla base di computo il numero di lavoratori acquisito. La copertura dovrà essere assicurata calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata (Circ. Ministero del Lavoro n. 77/01).
- gli apprendisti: l’esclusione degli apprendisti già prevista dall’art. 7 – comma 3 del Decreto Legislativo n. 167/2011 è stata confermata dall’art. 47, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 167/2011;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro. Questo tipo di contratto è ancora utilizzabile solo dalle pubbliche amministrazioni, per le aziende private è stato abolito dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Art. 10 – comma 3 del Decreto Legge n. 726/84 convertito con modificazioni dalla legge n. 863/84);
- i lavoratori con contratto di reinserimento (art. 20 – comma 4 legge n. 223/1991).
Sono inoltre esclusi dalla base di calcolo e sono computabili nella quota di riserva:
- lavoratori con disabilità già occupati (anche a domicilio o con telelavoro) ai sensi della stessa legge n. 68/1999, nonché quelli in forza avviati ai sensi della precedente normativa sul collocamento obbligatorio degli invalidi. L’art. 4 – comma 3 della legge 68/99 prevede che sono computati ai fini della copertura della quota d’obbligo i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro. L’art. 9 - comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 modifica l’art. 4 – comma 3 della legge 68/99. Si introduce così un riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevedendo che, il telelavoro e il lavoro a domicilio vengano predisposti a favore dei lavoratori con disabilità anche attraverso accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18”. L'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede, infatti, di “garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro”;
- lavoratori con disabilità somministrati per missioni di durata non inferiore a dodici mesi (art. 34 – comma 3 Decreto Legislativo n. 81/2015);
- lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro: l’art.4 –comma 4 della legge 68/99 consente al datore di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori che assunti come normodotati sono diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia. Secondo la legge, per questi lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria. Il computo dei lavoratori nella quota di riserva è possibile nei seguenti casi:
- lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (art. 4 - comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - comma 2 D.P.R. n. 333/2000);
- lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33% (art. 3 - comma 4 D.P.R. n. 333/2000);
- l’invalidità non deve essere stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale (art. 4 - comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - commi 2 e 4 D.P.R. n. 333/2000).
- lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
Si segnala che il decreto legislativo n. 185/2016, che integra il Decreto Legislativo n. 151/2015, introduce un correttivo all’art. 4 comma 3 bis della legge n. 68/99 secondo cui possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% mentre originariamente era previsto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.
La possibilità di includere nella quota di riserva i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, era già attuata molto parzialmente rispetto a quanto prevede oggi la nuova normativa, ma, soprattutto, era stata introdotta da una circolare del Ministero del Lavoro n. 66/2001 e mai da una modifica della legge n. 68/99.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 66/2001 prevedeva la possibilità di includere nella quota di riserva i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio. Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, poteva chiedere la visita di accertamento dello stato invalidante, in costanza di rapporto di lavoro, per la verifica della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore era adibito. In analogia con la disciplina di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 68 (che poggia sulla medesima ratio pur se riferita ai lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro), la visita di accertamento doveva riscontrare, ai fini dell’inserimento nelle quote di riserva, un grado di invalidità almeno pari al sessanta per cento.
Sul punto si consiglia di consultare specifica scheda informativa;
- soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (vedove, orfani, profughi) già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo soltanto "nei limiti della percentuale ivi prevista" dell’1% (art. 3 - comma 1 D.P.R. n. 333/2000) e sono computati nella quota d'obbligo nella misura dell'1% (Nota Ministero del Lavoro Prot. n. 257/01.14/2005; Nota Ministero del Lavoro Prot. n. 658/2005).
Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 precisa che, ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità (art 4 – commi 1 e 2 legge 68/1999, circolare Ministero del Lavoro n. 41/2000).
Computo dei lavoratori con disabilità occupati part-time:
- per tutti i datori di lavoro
- per i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50
Pubblica Amministrazione –
Per la pubblica amministrazione valgono i criteri di computo della quota di riserva previsti dall’art. 4 – comma 1 della legge 68, ma per più specifiche indicazioni è necessario riferirsi alla Direttiva adottata dal Ministro della Pubblica amministrazione n. 1 del 24 giugno 2019 – punto 4.2. Inoltre si tenga conto dell’Accordo, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, sottoscritto il 21 dicembre 2017. L’Accordo chiarisce le modalità di computo della quota d’obbligo con riferimento al personale con contratto a tempo determinato gravante su fondi esterni (art.1); prevede, anche per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio e di coloro che divengono disabili nello svolgimento delle proprie mansioni (art.2); definisce le corrette modalità di computo della quota d’obbligo nell’ambito di amministrazioni che esercitano la gestione associata di funzioni e servizi attraverso Unioni di Comuni (art. 3 poi rettificato dal successivo Accordo del 24 gennaio 2018 ).
Si ricorda che la normativa sul collocamento mirato prevede particolari forme di applicazione dell’obbligo di assunzione di persone con disabilità in alcuni settori (per es. polizia, protezione civile) e da parte di alcune organizzazioni (partiti politici, sindacati, ecc..). Prevede, inoltre, la possibilità di esclusione dall’obbligo di assunzione in alcuni specifici ambiti produttivi (miniere, edilizia, trasporti, ecc..). Per un corretto calcolo della quota di riserva, si consiglia di consultare sempre le istruzioni ministeriali che vengono emanate per l’invio dei prospetti informativi.
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;
- Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726: “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223: Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
- Legge 12 Marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4: “iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 26 giugno 2000, n. 41: "Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Integrazione delle circolari n. 4/2000 e 36/2000”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 luglio 2001, n. 66: "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità";
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 agosto 2001, n. 77: “Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 77/01.11 del 24 gennaio 2005: “Legge 12/03/1999, n. 68. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo ai fini della individuazione della base di computo. Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000 del 26 giugno 2000. Risposta a fax del 03/12/2004”;
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2005, n. 257/01.14: “Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2”;
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 maggio 2005, n. 658: “Art. 9 Decreto Legislativo n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata dal Centro per l’Impiego della Provincia di Udine”;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006 ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito con modificazioni dalla Legge. 12 luglio 2011, n. 106;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2012, n. 18: “L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) tipologie contrattuali e altre disposizioni – prime indicazioni operative”;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699: “Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall’articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 febbraio 2016, prot. n. 970: “Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, presentazione del Prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nota operativa”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;.
- Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 marzo 2018, n. 43: “Interpretazione delle disposizioni in materia di collocamento mirato dei disabili (legge n. 68/99)”.
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di Alessandra Torregiani