Parcheggio accessibile
Il posto auto riservato a persona con disabilità per essere realmente fruibile deve essere progettato tenendo conto dei requisiti di accessibilità di ogni elemento di cui si compone.
Approfondimenti
03 novembre 2022
La normativa di settore (DPR 503/96, DM 236/89 e Legge 13/1989) prescrive i requisiti di accessibilità di questo spazio di servizio per una comoda, sicura e agevole utilizzazione, indicando il numero di posti che devono essere riservati alle persone munite di contrassegno disabili e le caratteristiche del posto auto riservato.Ma solo una progettazione (considerando il posto costituto essenzialmente da due parti: l’area destinata alla sosta della vettura e il percorso pedonale), che tenga conto di tutte le prescrizioni e la loro più ampia applicazione, calata nel luogo, può rendere il parcheggio veramente accessibile.
La normativa detta le caratteristiche utili per individuare il posto auto, attraverso la segnaletica, e per il suo utilizzo, con indicazione della collocazione e dimensione per agevolare la discesa, la salita e la mobilità fuori dalla vettura della persona con disabilità che guida l’autovettura o che viene trasportata.
Il posto riservato deve pertanto:
- essere posto in prossimità dei percorsi perdonali e nel punto più vicino all’ingresso dell’edificio o spazio privato o pubblico o privato aperto al pubblico del quale può essere a servizio;
- essere collocato in una posizione pianeggiante o con una pendenza il più possibile contenuta, compatibilmente con l’orografia del luogo;
- avere il fondo, sia dell’area di sosta della vettura che del percorso pedonale, privo di sconnessioni e avvallamenti;
- avere preferibilmente una copertura;
- quando collegato ad un percorso di accesso ad un edificio/altro deve essere posto alla distanza più breve possibile o comunque non superiore a 10 metri;
- essere dotato di segnaletica verticale e orizzontale contraddistinta dal simbolo prescritto dalla normativa, che per i posti assegnati a un specifico utente viene personalizzata;
- quando non è complanare al percorso pedonale il raccordo tra area di sosta e marciapiede (altro spazio pedonale predisponendo), deve avere un opportuno raccordo con rampa inclinata e ogni altro accorgimento per la sicurezza.
Le tipologie di parcheggio possono essere diverse e, tranne che per quella posta parallelamente al senso di marcia, che può avere una larghezza di un posto auto ordinario ma una lunghezza di 6 metri, per gli altri la larghezza non deve essere inferiore a 3,20 metri.
Queste dimensioni, e gli altri aspetti, consentono di scendere e salire dalla vettura avendo lo spazio per le manovre e per il trasferimento dalla/per la sedia a ruote; agevolano la movimentazione verso il percorso pedonale e la sua fruizione.
Di tutti questi aspetti è necessario tener conto, anche considerando, come può accadere, che le aree – le due parti indicate precedentemente- sulle quali collocarlo potrebbero essere non di competenza di un unico “proprietario/gestore”, necessitando, così, di un ulteriore coordinamento per raccordare tutti gli elementi della progettazione.
Documenti di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
di Giuseppina Carella