Esonero dal lavoro notturno per i familiari che assistono persone con disabilità

La legge prevede di non adibire al lavoro notturno alcune categorie di lavoratori, tra queste, vi sono i lavoratori che assistono familiari con disabilità

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Corriere__Bici_Notte_I

24 novembre 2022

Nella generalità dei casi il lavoro notturno è ammesso, nei contratti collettivi vengono stabiliti i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo. Comunque, la legge prevede di non adibire al lavoro notturno alcune specifiche categorie di lavoratori che godono di particolari tutele e, tra queste, vi sono i lavoratori che assistono familiari con disabilità.
Il lavoro notturno, “non deve essere obbligatoriamente prestato […] dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
Questa norma  è contenuta nell’art. 5 – comma 2 – lettera c della  legge 9 dicembre 1977 n. 903 come modificato dalla Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (art. 17, comma 1). La stessa disposizione è contenuta nel  Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (art. 53 - comma 3) e nel Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 11- comma 2 lettera c).
Pertanto, il lavoratore che assiste un familiare con disabilità non può essere obbligato a prestare lavoro notturno, ma se vuole può farlo.

Cosa si intende per familiare a carico
Circa la locuzione "a carico" il Ministero del lavoro, con interpello n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito alcune precisazioni.
Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 sostenendo che la definizione "a carico" vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto da quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche ai fini dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90, adottando il principio che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità."
L’interpello conclude che “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.
Va ricordato che i requisiti di “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza, un tempo essenziali per accedere al beneficio dei permessi 104 per prestare assistenza al familiare con grave disabilità e, successivamente variati nei termini di “sistematicità” e di “adeguatezza” dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Legge 183/2010. 

Divieto e non obbligatorietà di prestare lavoro notturno
L’art. 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e l’art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 contemplano altre categorie di lavoratori per cui sono previsti il divieto e la non obbligatorietà di prestare lavoro notturno.
Il Decreto Legislativo n. 80/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act) è intervenuto modificando, con l’art. 11, l’art. 53 comma 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151   e, con l’art. 22, l’art. 11- comma 2 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 per estendere le tutele sul lavoro notturno alle famiglie adottive e affidatarie che rischiavano di  essere discriminate.
Particolari tutele sono poi previste per i minori dall’art. 10 del Decreto Legislativo  4 agosto 1999, n. 345.
Pertanto si richiamano brevemente di seguito quali sono complessivamente i casi di divieto e di non obbligatorietà della prestazione di lavoro notturno previsti dalla normativa.

E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno:
  • le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7;
Non possono essere obbligati a svolgere attività lavorativa nel periodo notturno:
  • le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
  • i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dell’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
  • i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest’ultimo;
  • lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104/92.
Il divieto di prestare lavoro notturno non può essere derogato dalla contrattazione collettiva né da accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro.

Quando il lavoro e il lavoratore si dicono “notturni”
Le definizioni di lavoro notturno e di lavoratore notturno sono contenute nel D.Lgs 532/1999 (art.2), nel D.Lgs 66/2003 (art 1 comma 2) come modificato dall’art. 41 del  D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008.
Il lavoro notturno va inteso come quella attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Il lavoratore notturno è colui che svolge durante il periodo notturno, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero o colui che svolge in via non eccezionale, almeno una "parte" del suo orario normale durante il periodo notturno. Questa "parte" deve essere definita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di specifica disposizione del Contratto Collettivo, è considerato lavoratore notturno chiunque svolga tre ore di lavoro notturno, per almeno 80 giorni all'anno. Questo  limite  minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
In definitiva, come precisa la Circolare Ministero Lavoro n. 13/2000, per poter essere considerato "lavoratore notturno", il prestatore di lavoro deve svolgere le proprie mansioni di notte in via normale; la prestazione, quindi, non deve avere carattere di eccezionalità.
Discipline in deroga alla normativa generale, sono  previste per particolari categorie di lavoratori, per alcuni settori di lavoro, per questo è sempre necessario verificare quanto previsto dal C.C.N.L.
 
Sanzioni in caso di inosservanza del divieto
L’inosservanza del divieto di adibire il lavoratore che ne abbia i requisiti, a prestare lavoro notturno, è punita dalla legge con l’arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro, lo prevede il D.Lgs 66/2003 art. 18 bis, sanzioni aggiornate, ma già previste in precedenza dalla Legge 903/77 art. 16 e dal D.Lgs 758/94 art. 26 comma 49.
Il ministero del Lavoro con circolare 8/2005 evidenzia che affinché vi sia violazione della previsione normativa, il datore di lavoro deve essere a conoscenza delle effettive condizioni del lavoratore. 

La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata al proprio datore di lavoro.
 
Normativa di riferimento
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903: “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”;
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
  • D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
  • Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345: “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”;
  • Circolare Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale 14 marzo 2000, n. 13: “Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno – Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999”;
  • Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66: "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005, n. 8: “Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (D.Lgs n. 66/2003; D.Lgs n. 213/2004)”;
  • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • Legge 5 febbraio 1999, n. 25: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998";
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - interpello 6 febbraio 2009, n. 4: “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992;
  • Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532: “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”;
  • Legge 4 novembre 2010, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
  • Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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di Giorgia Di Cristofaro e Alessandra Torregiani