Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

Nella Circolare Inps n. 95/2016 vengono specificati coloro che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso l’assenza per malattia sia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita o stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta.

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22 settembre 2022

L’Inps, con Circolare del 07/06/2016, n. 95, ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Alla circolare sono state allegate le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.

Nella circolare vengono specificati coloro che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) nel caso l’assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
     
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti che debbono compilare la certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.
Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo di applicazione.

Campo di applicazione
In primo luogo, è necessario evidenziare che i lavoratori interessati sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Inps ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato nella circolare, contenenti indicazioni sulla casistica di interesse. Queste linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia.

La previsione di esenzione per alcune categorie dell’obbligo di reperibilità del lavoratore, introdotta inizialemte per i dipendenti pubblici, è stata concessa anche per i lavoratori subordinati del settore privato. L’intento è di tutelare da restrizioni temporali quei lavoratori in malattia che rientrino in:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, debitamente certificate
     
  • stato patologico sotteso o connesso alla situazione d’invalidità riconosciuta, valutata in sede medico legale con una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.
Nella Circolare 95/2016 vengono esaminati i concetti di “gravità” così come quello di terapia salvavita.

Terapie salvavita
Per quanto riguarda le “terapie salvavita” si evidenzia che non esiste né una normativa specifica né un elenco fissato delle gravi patologie oppure delle terapie con la qualificazione di “salvavita”. In ogni caso, l’Inps riporta una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero delle fasce di reperibilità.

In senso letterale, si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto ovvero procrastinato, ma altrettanto certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che – se non assunte – espongono certamente alla morte.

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
La normativa parla solo di “invalidità riconosciuta”,  e l’invalidità può riguardare qualsiasi organo l’abbia provocata purché la percentuale attribuita sia pari o superiore al 67%.

Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, riguardano:

1. invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;

2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica - accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;

4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Ad ogni modo, mentre le prime due tipologie prevedono l’assegnazione di una percentuale minima  del 67%, la terza categoria prevede un minimo di 2/3 e la quarta l’ascrivibilità a range categoriali.
E’ indubbio che il sistema tabellare dell’invalidità civile è quello che pone più problemi sia perché le voci tabellari comprese non sono esaustive – quindi, il ricorso all’analogico è frequentissimo – sia perché a sostegno della percentuale assegnata si trovano spesso diverse menomazioni che concorrono a stabilire la percentuale minima del 67%.

Quindi, nel caso di infermità plurime una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in una valutazione complessiva anche dal cumulo di piccole invalidità a partire dall’11%.

Questo significa che, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

 
Consultare testo integrale della circolare, in particolare l’allegato 2:

Circolare del 07/06/2016, n. 95:   Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.




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di Gabriela Maucci