Accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato per: invalidi del lavoro (Inail), di guerra e per causa di servizio

Per accedere al collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello dell’handicap e dell’invalidità civile, che prevedono competenze diverse in relazione al tipo di invalidità.

28 febbraio 2022

Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario diverso da quello dell’handicap e dell’invalidità; tali accertamenti prevedono competenze diverse in relazione al tipo di invalidità.

Infatti, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a tale accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro (Inail), invalidi di guerra e per causa di servizio.

L’accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della relazione conclusiva, previsto dall’art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Questo accertamento è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL per il riconoscimento dell'invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (art. 4 legge 104/92). Mentre l’art. 1 comma 5 della legge n. 68/99 affida all’ INAIL il compito di effettuare l’accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro sulla base dei criteri adottati nel D.P.R. n. 1124/65 (Testo Unico in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Per gli invalidi di guerra e per causa di servizio l’art. 1 comma 6 della legge n. 68/99 prevede che l’accertamento venga effettuato in base alle disposizioni del D.P.R. n. 915/78 (Testo Unico in materia di pensioni di guerra).

Si sottolinea che lo spirito innovativo della legge n. 68/1999 e del DPCM 13 gennaio 2000 con cui sono stati fissati i criteri generali per l’accertamento sanitario riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili è rappresentato dalle modalità con cui deve essere effettuato l’accertamento stesso. Infatti, così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, l’accertamento non è una semplice valutazione di carattere medico, ma deve definire una diagnosi funzionale volta ad individuarne la capacità globale ed il profilo socio-lavorativo acquisendo le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Inoltre, nell’accertamento le commissioni mediche costituite presso le ASL devono seguire le indicazioni contenute negli allegati al DPCM per la compilazione di una scheda relativa alla capacità residua da effettuare secondo parametri che riguardano le attività mentali e relazionali, i fattori ambientali, il profilo socio-lavorativo, la necessità di servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Con la Circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili. In particolare la circolare si preoccupa di estendere il sistema di accertamento previsto per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili alle altre categorie di invalidi che si avvalgono del collocamento mirato anche allo scopo di evitare disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La circolare prevede che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000, articolando le relative scansioni procedurali, in quanto compatibili, sul modello così costruito. A questo scopo l'Istituto utilizzerà, per l'individuazione della capacità globale del disabile, una scheda per la definizione delle capacità in linea con il predetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene "suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile", in aderenza agli indirizzi programmatici di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Si ricorda che l’art. 24  del Decreto Legislativo n. 38/2000 prevede il finanziamento da parte di INAIL di progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, e di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche per le imprese tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro.

L'esito dell'accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n. 68. Pertanto, se la valutazione delle capacità residue non è già stata effettuata da INAIL in sede di accertamento della invalidità del lavoro, deve essere richiesta all’INAIL che si presume dovrà effettuarla entro 4 mesi per analogia con quanto previsto dal D.P.R. 13 gennaio 2000 per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili.

La Circolare Ministeriale n. 66/2001 rileva, inoltre, che per quanto riguarda gli invalidi di guerra e per causa di servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire operazioni di adeguamento in via amministrativa. E' tuttavia auspicabile, fermo restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell'accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.
 



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di Gabriela Maucci e Alessandra Torregiani