Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilita’

L’art. 14 della Legge n. 68/99 prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Fondo per l'occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Approfondimenti

Torre di monete e orologio

02 novembre 2022

L’art. 14 – comma 1 della Legge n. 68/99 prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Fondo per l'occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale (art. 14 – comma 2 della Legge n. 68/99).

L’art. 11 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act), ha modificato l’art. 14, comma 3 della Legge n. 68, prevedendo che confluiscono al Fondo regionale tutti i contributi dovuti dai datori di lavoro tranne quelli versati al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/99.
I contributi che affluiscono al fondo nazionale di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 sono quelli versati dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione  per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999).
 
Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 14 confluiscono nel fondo regionale: 
  • gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge;
  • i contributi esonerativi ad eccezione di quelli versati al Fondo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 come appena specificato;
  • i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
Il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha modificato anche il comma 4 dell’art. 14 legge n. 68/99 e, sostituendo la lettera b, ha previsto anche una nuova destinazione del  Fondo regionale da utilizzare per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie:
  • all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’inclusione lavorativa; 
  • all’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Precedentemente la lettera b del comma 4 - art. 14 Legge n. 68/99 prevedeva genericamente l’erogazione di contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 della legge n. 68/99 mentre era il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili a finanziare il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro per le persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, all’apprestamento di tecnologie di telelavoro o abbattimento di barriere architettoniche.
 
Pertanto, il Fondo regionale eroga:
  • contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili (art. 14 – comma 4 – lettera a);
  • contributi per l’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche e per l’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (art. 14 – comma 4 – lettera b);
  • ogni altra provvidenza in attuazione della legge 68/99 (art. 14 – comma 4 – lettera c).
Domanda
Il rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi previsti dall’art. 14 della legge n. 68/99 non grava più sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della Legge n. 68/99, ma sui singoli Fondi regionali per l’occupazione dei disabili.
Pertanto la domanda per questa tipologia di incentivo dovrà essere rivolta al servizio per il collocamento mirato delle persone con disabilità della Provincia o Città Metropolitana in cui ha sede l’azienda, diversamente da quanto avviene per i contributi sulla retribuzione della persona disabile previsti dall’art. 13 della legge n. 68/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 151/2015.  Questi ultimi, infatti, devono essere richiesti all’INPS che li eroga ai datori di lavoro aventi diritto nell’ambito delle risorse disponibili. Su questo punto si rinvia alle specifiche schede di approfondimento sugli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone disabili.
 
Normativa di riferimento
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  • Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
 
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
 

di Alessandra Torregiani