Accertamento dell'invalidità civile dell'handicap - Certificazione medica e domanda

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

01 agosto 2022

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

IL CERTIFICATO MEDICO

Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico di fiducia.

I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:

  • dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria
  • dati clinici (anamnesi, obiettività)
  • nel caso di domanda intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario che la certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture:
"persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"  oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006: convocazione a vista entro 15 giorni)
  • indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni)
  • indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità - Legge 68/99)
  • diagnosi, con codifica ICD-9

Il certificato ha validità massima di 90 giorni, (Messaggio INPS del 9 novembre 2010 , n. 28110)
termine entro il quale  dovrà essere presentata la domanda. Superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

Modalità di rilascio del certificato: 
Il certificato deve essere rilasciato in modalità digitale.

Certificato digitale
Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.

  • la ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti (certificato e domanda della visita)
  • il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita
  • si precisa che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni

In caso di visita domiciliare il medico certificatore dovrà sbarrare l'apposita casella, presente nel certificato medico, dove è specificato che:   "Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altro lo spostamento del soggetto dal suo domicilio".

LA DOMANDA

La  domanda può essere inoltrata da:

  • il cittadino: in possesso del PIN rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati. Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.
  • Enti di Patronato muniti di PIN

A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.

La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi:

  • protocollo della domanda (PIU)
  • data di presentazione della domanda

La convocazione a visita 
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).

Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:

  • entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'effettuazione delle visite ordinarie
  • entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.

Qualora non sia possibile fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita. In quest'ultimo caso, l'invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall'avviso di prenotazione.

Nel caso sia stato fornito solo l'avviso di prenotazione, una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata (A/R) all'indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata.

Impossibilità di presentarsi a visita
Qualora subentri l'impossibilità di presentarsi a visita ambulatoriale e sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'INPS) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l'avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

Richiedente  ricoverato o domiciliato presso altra ASL
Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.

Il cittadino dovrà inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.

A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.

Mancata presentazione a visita
Si fa presente che, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Messaggio INPS del 29/10/2009, n. 024477: Invalidità civile - art. 20 D.L. n. 78/2009 - Aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema
  • Decreto Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007: Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, n. 225)
  • Legge 9 Marzo 2006, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006)
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (GU del 4 agosto 2009, n. 179 SO, n.140)
  • Determinazione INPS , del 20 ottobre 2009 , n. 189: Il nuovo processo di invalidità civile alla luce dell'art. 20 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema.
  • Legge 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (Pubblicata nella G.U. 02.04.1971, n. 82).
  • Legge 15 ottobre 1990, n. 295: Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (Pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246)
  • Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698: Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)



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di Gabriela Maucci