Regolamento per l'utilizzo del fondo di solidarietà
Utilizzo del fondo di solidarietà di cui all'art. 5 della L.R.C. 14/8/97 n. 19 approvato con delibera di giunta municipale n. 306 del 9 febbraio 2000
24 ottobre 2016
Il fondo di cui al precedente articolo è utilizzato allo scopo di favorire il risanamento di morosità (mancato pagamento del canone e degli oneri accessori) incolpevole, scaturita cioè da sopravvenute forme di "grave disagio" in seno al nucleo familiare che hanno determinato una sensibile riduzione della condizione reddituale (licenziamento o decesso di componente il nucleo familiare percettore di reddito ovvero grave malattia di uno o più componenti il nucleo familiare percettori di reddito).
Condizioni per l'accesso al fondo di solidarietà.
Possono beneficiare dei contributi del fondo di solidarietà i nuclei familiari assegnatari di alloggi di E.R.P.
Il contributo non potrà essere erogato più di una volta in un quadriennio, per un importo massimo pari a sei mensilità comprensive di canone di locazione ed oneri accessori, elevabile fino a dodici mensilità in caso di disponibilità del fondo, verificata la permanenza delle condizioni di grave disagio.