Invalidità per causa di servizio
Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata.
Approfondimenti
22 settembre 2022
NUOVA NORMATIVA - Legge 22 dicembre 2011, n. 214
La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), ha abrogato, per i dipendenti civili della pubblica amministrazione, la possibilità di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, di conseguenza, i benefici economici spettanti, lasciando questo riconoscimento soltanto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Pertanto, il riconoscimento della dipendenza di causa di servizio rimane esclusivamente per (art. 1 DPR 461/2001):
- i militari delle forze armate e dei corpi ad ordinamento militare
- le forze di polizia, compresa quella penitenziaria e del corpo forestale dello Stato
- i vigili del fuoco
Le nuove disposizioni non si applicano (art. 6, Legge n. 214/11; Circolare INPS n.37/12):
- ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa
- ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda
- ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Infatti, le domande proposte fino all'entrata in vigore della nuova normativa saranno valutate secondo la normativa previgente, così come i procedimenti per i quali a tale data (di entrata in vigore della nuova norma Legge 214/11), non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
Inoltre, si continuerà a fare riferimento alla normativa precedente, anche per chi ha già avuto un riconoscimento per causa di servizio, così come nell'ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica, dopo l'entrata in vigore della Legge 214/11, rimane comunque garantita la tutela Inail assicurata in alcune fattispecie (ai sensi dell'art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985).
Causa di servizio - Definizione
Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata.
Tale riconoscimento è il presupposto per ottenere le prestazioni economiche.
Pertanto la commissione medica dovrà accertare, prima di valutare l'entità della menomazione, il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità oggetto da esame.
Tale correlazione non deve essere necessariamente esclusiva, può costituire anche solo una concausa, purché di una certa rilevanza. Il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73)
Può essere riconosciuto dipendente da causa di servizio uno stato morboso, cioè che presenta più patologie, purché una di queste fattori sia dipesa dal servizio. La stessa tutela si estende a tutti i casi di rapporto di servizio, anche temporaneo.
Quindi può dar luogo ad un riconoscimento dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte.
Il fatto di servizio che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". In tal caso la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" a condizione che:
- senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa
- rispetto ad altri fattori (predisposizione, colpa lieve) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante
- l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato
Nota
Anche la patologia occasionata dai normali pericoli della vita quotidiana, purché in relazione all'espletamento o alle finalità del servizio, può essere riconosciuta come causa di servizio.
Si ha la semplice occasione di servizio qualora la causa preponderante sia determinata da fatti estranei al servizio pur essendovi un nesso causale.
Pensioni privilegiate
La pensione privilegiata nasce nell'ambito del pubblico impiego, per qualsiasi invalidità determinatasi nello svolgimento di lavoro civile o militare alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, e per conseguenza di fatti di servizio.
In tal senso occorre distinguere tali prestazioni da quelle pensionistiche di invalidità, per le quali rileva la sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa. Mentre che per le pensioni di privilegio è necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato il quale sia la causa o concausa preponderante per l'insorgere della malattia.
Inoltre, non si tiene conto della durata effettiva del servizio prestato e di conseguenze dell'entità della contribuzione.
BENEFICI ECONOMICI
Equo Indennizzo
Consiste in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della malattia e commisurata alle funzioni oltre che al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.
Il beneficio è concesso solo dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato (o dei sui eredi) entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
Nel caso di presentazione di domanda "non tempestiva" viene meno il diritto all' equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causalità di servizio.
La richiesta di equo indennizzo può essere contestuale o successiva alla domanda di riconoscimento di causa di servizio (a condizione che rientri nel termine di 6 mesi), ovvero può essere anche prodotta nel corso del processo di riconoscimento. In questo caso il procedimento si estende fino alla definizione della richiesta di equo indennizzo (art. 2, comma 3, D.P.R. 461/2001).
Pensione privilegiata
Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda dell'interessato (o dei sui eredi).
La domanda per ottenere il trattamento di privilegio, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.
E' invece di 10 anni il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsomismo
Nell'eventualità in cui sia già stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (ma non il trattamento di privilegio), sarà possibile presentare domanda di pensione privilegiata senza limiti di tempo. Il diritto alla pensione e imprescrittibile
La motivazione risiede nel fatto che il termine di decadenza di 5 anni è previsto solo al fine di rendere possibile gli accertamenti medico-legali circa la dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio. Questo termine, però, non trova riscontro nella concessione del diritto alla pensione, nel caso che sussista un accertamento effettuato nel termie quinquennale previsto.
Nota
Resta comunque ferma la necessità di presentare successiva domanda per la pensione privilegiata, se al momento della prestazione della domanda di dipendenza da causa di servizio il dipendente era in servizio e ha cessato solo successivamente l'attività lavorativa.
Al contrario, qualora la domanda sia solo volta a richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, e la stessa venga presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sarà equivalente a domanda di pensione privilegiata.
Compatibilità
I due trattamenti non si escludono l'un l'altro. Pertanto è possibile ottenere l'equo indennizzo contemporaneamente alla pensione privilegiata.
Ad ogni modo l'equo indennizzo verrà erogato in forma ridotta se si consegue anche il diritto alla pensione privilegiata.
Nel caso, invece, sia riconosciuto solo il diritto all'indennità una tantum, l'equo indennizzo dovrà essere corrisposto per intero
Incompatibilità - Rendita INAIL
Anche i dipendenti pubblici sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tuttavia la tutela INAIL copre solo infortuni o malattie strettamente connessi all'attività lavorativa secondo i rischi previsti per l'attività svolta, mentre la normativa pubblica tutela anche fatti occasionali (cadute, incidenti, ecc.) purché in relazione all'espletamento del servizio.
Le prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di causa di servizio sono concesse soltanto se, da lo stesso evento o causa che le ha determinato, non deriva il diritto ad un rendita a carico dell'INAIL.
Domanda
A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 461/01 (entrato in vigore il 22/1/2002) è stata ammessa la possibilità di adire anche la Commissione Medica presso la ASL (ad istanza dell'Amministrazione di appartenenza), oltre alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) anche precedentemente competente.
L'art. 2 del citato decreto stabilisce che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all'ufficio personale presso il quale presta servizio, indicando specificamente:
- la natura dell'infermità o lesione
- i fatti di servizio che vi hanno concorso
- e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
Aggravamento
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, D.P.R. 461/01).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (S.O. della G.U. del 9 maggio 1974, n. 120)
- Decreto del Presidente della Repubblica, 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 2002, n. 5)
- Decreto Presidente Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Pubblicato nella G. U. del 12 agosto 1957, n. 200)
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349: Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo (G.U. n. 132 S.O. del 8 giugno 1994)
- Legge del 15 Giugno 1950 n. 539: Attribuzione benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio (Pubblicata nella G. U. del 1° agosto 1950, n. 174)
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 (G.U. n. 016 S.O. del 18 gennaio1982)
- Legge 27 dicembre 2002, n. 288: Provvidenze in favore dei grandi invalidi (G. U. del 31 dicembre 2002, n. 305)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165)
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