Accertamento tecnico preventivo - Fasi dell'iter procedurale

Le diverse fasi in cui si articola l’iter procedurale nell’accertamento tecnico preventivo.

Approfondimenti

Ricorso fasi iter procedurale

22 agosto 2022

La normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha introdotto una modifica che consiste in una prima fase denominata “accertamento tecnico preventivo” prima di procedere con il ricorso giudiziale vero e proprio.

L’accertamento tecnico preventivo va presentato entro, e non oltre, 6 mesi dalla data di notifica del verbale. Questa prima fase, dunque, è contemplata allo scopo di verificare se le condizioni sanitarie dell’interessato sono tali da motivare la sua richiesta.

Anche se ancora non si parla di ricorso giudiziale vero e proprio la procedura si svolge, comunque, davanti al giudice ed è necessaria la presenza del proprio avvocato essendo controversie che non posso essere esperite  senza un patrocinio legale.

 
L'Accertamento Tecnico Preventivo si articola nelle seguenti fasi:
 
1) Deposito di istanza di accertamento tecnico preventivo
Deve essere depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) allo scopo di verificare le condizioni sanitarie dell'interessato che possano o meno legittimare la richiesta.

2) Accertamento tecnico preventivo da parte del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) - Nomina del CTU e conferimento in carico di espletare la visita medica 
L'Accertamento Tecnico Preventivo è la condizione obbligatoria per poter procedere con la domanda. Il giudice, qualora rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato effettuato oppure che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti (non oltre la prima udienza) il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Infatti, l'improcedibilità, per mancato Accertamento Tecnico Preventivo, deve essere eccepita (cioè rilevata e/o contestata) dall'avvocato dell'Inps o rilevata d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

3) Decreto del giudice
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (CTU).

4) In assenza di contestazione
Il giudice - salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia (ai sensi dell'art. 196 c.p.c **) – omologa, con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio (CTU) provvedendo sulle spese.

Il decreto emesso dal giudice, una volta omologato, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio o della prestazione economica, devono provvedere al pagamento delle stesse (in caso di provvidenze economiche) entro 120 giorni dalla notifica.

Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, venga accertato che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, si dovrà comunicare alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza; per esempio: superamento del limite reddituale per il diritto alle prestazioni soggette a limiti reddituali erogate per invalidità civile oppure ricovero gratuito a totale spese dello stato, nel caso dell’indennità di accompagnamento, ecc.


** Codice di Procedura Civile - Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

5) In caso di contestazione
La parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Riassumendo, l'iter si articola in due fasi: la prima fase comporta, obbligatoriamente, la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo. In caso di non contestazione delle parti, il procedimento si conclude in questa fase. In caso di contestazioni, invece, si procederà con la seconda fase che comporta il ricorso giudiziale. In questa seconda fase (cioè in caso di ricorso giudiziale), la sentenza emessa dal giudice è inappellabile, ossia non c'è più la possibilità di ricorre in appello, quindi neanche in Cassazione, come invece poteva essere fatto con la normativa previgente.
E’ importante precisare che non c’è l’obbligo, da parte della persona disabile, di procedere con il ricorso giudiziale. In altre parole, nell’eventualità non fosse stata accettata la sua richiesta nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, se l’interessato decide di non procedere oltre può fermarsi a quanto deciso in questa prima fase. Diversamente se decide di procedere si dovrà avviare il ricorso giudiziale.


 
Riferimenti normativi:
 



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di Gabriela Maucci