Il collocamento mirato
Un aspetto di centrale importanza della legge 68/99 per il diritto al lavoro delle persone disabili è il collocamento mirato
Approfondimenti
02 giugno 2022
Un aspetto di centrale importanza della legge 68/99 per il diritto al lavoro delle persone disabili è il collocamento mirato che prevede, attraverso l'azione svolta dai servizi per l'inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze e necessità delle imprese.Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
La legge 68/99 prevede che le persone disabili in possesso di una invalidità (secondo la definizione dell'art. 1) che aspirano ad un lavoro conforme alle proprie capacità devono iscriversi nelle liste tenute presso l'Ufficio per l'impiego territorialmente competente che annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed il conseguente collocamento delle persone disabili.
Tale collocamento può essere attuato con strumenti flessibili. Gli uffici competenti, infatti, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di inserimento lavorativo finalizzate al conseguimento degli obiettivi occupazionali. Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsto dal contratto di lavoro.
Per le persone disabili che presentano particolari caratteristiche e maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro possono essere stipulate convezioni di integrazione lavorativa anche con cooperative sociali che devono prevedere le mansioni e le modalità del loro svolgimento, le forme di sostegno, le verifiche periodiche.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) ed entrato in vigore il 24/09/2015, ha modificato la legge n. 68/99 per diversi aspetti.
Lo stesso D.L. 151/2015 prevedeva l’emanazione, da parte del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di decreti attuativi di definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Si rileva che ad oggi i decreti attuativi non sono ancora stati emanati.
Normativa di riferimento
- Legge 12 marzo 1999 n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.P.C.M. 13 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001: “Legge 12 marzo 1999, n. 68. Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni”.
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di Alessandra Torregiani