Provvidenze economiche per ciechi civili

I benefici economici per ciechi civili, secondo la categoria a cui appartengono, sono: Pensione ciechi assoluti. Indennità di accompagnamento. Pensione ciechi parziali. Indennità speciale. Assegno vitalizio.

09 marzo 2022

Le provvidenze economiche sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalla commissione medica dell’Asl e in seguito convalidata dalla commissione medica dell’Inps.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, debbono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.
Ne caso dei ciechi civili si distinguono due categorie: ciechi assoluti e ciechi parziali:

CIECHI ASSOLUTI
Sono considerati ciechi assoluti, coloro che in sede di visita medica presso la commissione sanitaria siano stati riconosciuti affetti da cecità totale per causa congenita o contratta, non dipendente da causa di guerra, di servizio o infortunio sul lavoro. I benefici economici ai quali si ha diritto sono:

Pensione
  • il beneficiario deve avere compiuto  18 anni
  • non è soggetta ad IRPEF
  • è soggetta ad un limite di reddito, stabilito annualmente con apposita normativa. Comunque si prende in considerazione solo il reddito personale e non quello familiare
  • la pensione non si trasforma in assegno sociale, quindi al compimento dei 67 anni di età continua ad essere erogata come prima
  • l’importo della pensione varia in caso di ricovero
Indennità di accompagnamento
  • non sono previsti limiti di età. Quindi spetta anche ai minori di 18 anni e oltre i 67 anni di età
  • non è soggetta ad alcun limite di reddito
  • non è soggetta ad IRPEF
 
CIECHI PARZIALI
Sono considerati ciechi parziali, o ventesimisti, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro a cui, in sede di visita medica presso la commissione
sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione. La cecità deve essere per causa congenita o contratta, ma non dipendente da guerra, da causa di servizio o  infortunio sul lavoro (Inail).

Pensione 
  • non sono previsti limiti di età. Quindi essa spetta anche ai minori di 18 anni e oltre i 67 anni di età
  • è soggetta ad un limite di reddito, stabilito annualmente con apposita normativa. Deve essere preso in considerazione solo il reddito personale e non quello familiare
  • non è soggetta ad IRPEF
Indennità speciale 
E' concessa ai ciechi parziali al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.
  • spetta anche ai minori di 18 anni e oltre i 67 anni i età
  • non è soggetta a nessun limite di reddito
  • non è soggetta ad IRPEF
  • l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di ricovero in istituto
A partire dalla data suddetta, per ottenere l'indennità speciale è necessaria espressa richiesta dell'interessato

Diverso grado di perdita visiva
Se la perdita visiva è inferiore a quella sopraindicata per i ciechi assoluti e ciechi parziali, verrà effettuato l’accertamento come invalido civile.


Tabella delle provvidenze economiche per i ciechi civili

 
Ciechi civili  Da 0 a 18 anni  Da 18 a 67 anni   Oltre i 67 anni
Ciechi assoluti- Indennità accompagnamento- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento
- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento
Ciechi parziali- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale
 
      
CIECHI DECIMISTI
Sono considerati ciechi decimisti, coloro ai quali, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti avere un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione. Il beneficio economico al quale si ha diritto è:

Assegno vitalizio 
Con l'istituzione della pensione a favore dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali (ventesimisti), l'assegno vitalizio è stato soppresso.

Continua ad essere erogato solo a coloro che ne erano già in godimento fino al 1962 (anno di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962 n. 66, che ha riformato la materia delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti). 

E' richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, che viene rapportato all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale e non quello dell'eventuale coniuge (art. 14-septies, Legge 33/1980).
  • non è soggetto ad IRPEF
  • è soggetta, invece, ad un limite di reddito stabilito annualmente con apposita normativa
Limiti reddituali
I ciechi assoluti, ciechi parziali (ventesimisti) e ciechi decimisti per avere diritto alla pensione (o nel caso di assegno vitalizio) non devono superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa.



RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Circolare Inps del 21 aprile 2017, n. 74Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione.
  • Legge 10 febbraio 1962, n. 66: Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (G.U. del 07 marzo 1962, n. 61) 
  • Legge 27 maggio 1970, 382: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (G.U. del 23 giugno 1970, n.156)
  • Legge 21 novembre 1988, n. 508 : Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)
  • Legge 3 aprile 2001, n. 138: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"  ( G.U. del 21 aprile 2001, n. 93) 
  • Legge 9 agosto 1954, n. 632: Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.
  • Legge 3 aprile 2001, n. 131: "Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale" (G. U. del 19 aprile 2001, n. 91)
  • Legge 28 marzo 1968, n. 406: "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili"  (G.U. 17 aprile 1968, n. 98)
  • Legge 31 dicembre 1991, n. 429 : "Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati." (G.U. 10 gennaio 1992, n. 7)
  • Legge 22 dicembre 1979, n. 682: "Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti"  (G. U. 8 gennaio 1980, n. 6)
  • Legge 8 ottobre 1984, n. 660: "Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33" (G.U. 11 ottobre 1984, n. 281)
 
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di Gabriela Maucci