Inabilitazione e iter giudiziario
L'inabilitazione può essere definita come situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisiche e psichiche del soggetto tali da porlo in condizioni di parziale incapacità
Approfondimenti
05 giugno 2018
L'istituto dell'inabilitazione è disciplinato dal Codice Civile - Libro Primo - Titolo XII artt. 415 e seguenti.
L'inabilitazione può essere definita come situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisiche e psichiche del soggetto tali da porlo in condizioni di parziale incapacità.
Pertanto a differenza dell'interdizione, l'inabilitazione riduce solo parzialmente la capacità di agire della persona e subentra quando l' infermità non sia tale da giustificarne l'interdizione.
L'art. 415 c.p.c. ci indica le persone che possono essere inabilitate; queste sono distinte in tre categorie:
- il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione;
- i prodighi e coloro che per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
- il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, e sempre che non, essendo del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, non debbano essere inabilitati.
Il procedimento di inabilitazione
Le fasi fondamentali dell'iter giudiziario per l'ottenimento dell'inabilitazione sono, nell'ordine:
1. il ricorso
2. esame del giudice istruttore
3. la sentenza
Il ricorso
La richiesta di inabilitazione, è fatta con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel tribunale del luogo dove realmente vive.
Le persone legittimate a presentare il ricorso sono, senza un ordine di preferenza: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il Pubblico Ministero, dietro segnalazione di terzi.
Tutti i legittimati possono intervenire nel procedimento.
Il presidente del tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che può chiedere il decreto di rigetto della domanda. Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente (colui che ha presentato il ricorso), dell'inabilitando e di tutti coloro che sono indicati nel ricorso.
L'esame del giudice istruttore
Momento particolarmente rilevante del giudizio di inabilitazione, è quello dedicato all'esame personale dell'inabilitando da parte del giudice istruttore eventualmente assistito da un consulente tecnico.
Tale esame, oltre ad essere il presupposto necessario per la pronuncia del giudice, è anche la sua fonte principale di convincimento se non addirittura il mezzo di prova più importante. A seconda dell'esito di tale esame, infatti, il giudice può respingere l'istanza o pronunciare d'ufficio l'inabilitazione.
Data l'importanza di questo esame, se la persona da esaminare non è in grado di presentarsi (ad esempio perché infermo), il giudice dovrà recarsi presso il suo domicilio.
La sentenza
Il giudizio si conclude con la pronuncia della sentenza. Il tribunale potrà pronunciare:
- l'inabilitazione: accogliendo la domanda (si parla in tal caso di sentenza di accoglimento);
- il rigetto del ricorso.
A seguito di sentenza di accoglimento, lo stato di incapace viene annotato sull'atto di nascita e sui documenti di identità.
Effetti dell'inabilitazione
Gli effetti dell' inabilitazione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza.
L'inabilitato potrà compiere da solo, gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quanto attiene gli atti si straordinaria amministrazione, potranno essere compiuti validamente dal soggetto inabilitato previa autorizzazione del giudice tutelare e con il consenso del curatore.
Tutti gli atti compiuti senza l'osservanza delle prescritte formalità sono annullabili su istanza dello stesso inabilitato, o dei loro eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'inabilitazione o dalla morte del soggetto.
Il curatore
La nomina del curatore segue le stesse formalità di quella del tutore così come identiche sono le regole e i requisiti che riguardano il curatore.
In caso di conflitto di interessi tra curatore ed inabilitato, è prevista la nomina di un curatore speciale.
Ciò che differenzia sostanzialmente la figura del curatore da quella del tutore è che nell'amministrazione dei beni dell'inabilitato il curatore non si sostituisce a questo ma lo coadiuva, ne integra la volontà. Non svolge quindi attività di rappresentanza, ma presta solo la propria assistenza.
I compiti del curatore riguardano esclusivamente atti patrimoniali, mentre, per quelli personali l'inabilitato può agire in modo autonomo.
Revoca dell’inabilitazione
Quando cessa la causa dell’inabilitazione, questa può essere revocata su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’inabilitazione continui, se ritiene che sia venuta meno, deve informare il pubblico ministero (art. 429 c.p.c.).
La sentenza che revoca l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (art. 431 c.p.c.).
di Corina Serpeanu