La procura ad agire

Nel caso che un soggetto per vari motivi, debba conferire il proprio potere di agire ad altra persona, questa sarà delegata a rappresentarne gli interessi

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15 maggio 2018

Introduzione

Generalmente le parti concludono in prima persona i negozi che li riguardano.
Nel caso però che un soggetto per vari motivi, tra cui un impedimento fisico o un potenziale e prevedibile impedimento mentale debba conferire il proprio potere di agire ad altra persona, questa sarà delegata a rappresentarne gli interessi.
Si pone quindi in essere l'istituto giuridico della rappresentanza per il quale un soggetto è legittimato a compiere uno o più atti in nome e per conto di un altro.

Esistono due tipi di rappresentanza:

1 - la rappresentanza legale, quando è la legge ad indicare i casi di soggetti privi di capacità di agire per cui è necessaria una rappresentanza (ad esempio il tutore nei confronti dell'interdetto o i genitori rispetto ai figli).

2 - la rappresentanza volontaria, quando c'è un libero accordo tra le parti, ossia il mandato (art. 1703 cc "Il Mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra").

La rappresentanza volontaria può essere di due tipi:

1 - la rappresentanza indiretta (o impropria) nella quale il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio (non c'è procura).

2 - la rappresentanza diretta (o propria) quando il rappresentante agisce per conto e in nome del rappresentato ed in questo caso è necessaria la procura.

La procura ed il mandato: definizione

La procura è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare.

Negozio giuridico unilaterale significa che non necessità di accettazione da parte del rappresentato  ed attribuisce un potere ad un altro soggetto, il rappresentante, un potere che quest'ultimo potrà usare verso i terzi.

Buona norma quindi che la procura si accompagni al mandato in quanto è quest'ultimo il contratto tra le due parti che definisce cosa devono e non devono fare e quali obblighi devono osservare.

Riassumendo:

- procura negozio unilaterale; si attribuisce un potere rappresentativo e consente al rappresentante di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato

- mandato contratto con il quale il rappresentante ed il rappresentato disciplinano il loro rapporti interni in seguito allo svolgimento dell'incarico che dovrà eseguire il rappresentante.

Se sotto il profilo giuridico il mandato va tenuto distinto dalla procura, di norma, tali atti si combinano per consentire al rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato nell'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di gestione.

Procura: forme 

La procura può essere:

speciale: quando ha ad oggetto il compimento di singoli e determinati atti (ad esempio procura a vendere un immobile, oppure "ad litem", rilasciata all'avvocato per essere difesi in giudizio). L’entrata in vigore della legge sulla concorenza (124/2017), introduce l’obbligo di preventivo scritto, in capo all’avvocato. L’obbligo di formulare un preventivo scritto decorre dal 29 agosto 2017; esattamente la L. 124/2017 così recita: “…il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresi tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incaricol’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.”

generale: quando riguarda tutti gli affari del rappresentato ad eccezione di quelli definiti come atti di straordinaria amministrazione che sono compresi nel potere di rappresentanza soltanto se vengono specificamente e analiticamente indicati nel contenuto della procura.

Alcuni poteri, invece, sono assolutamente non delegabili: il rappresentante, ad esempio, non può fare testamento in nome e per conto del rappresentato.

La procura può essere conferita senza l'osservanza di forme particolari, anche tacitamente, cioè attraverso fatti concludenti.

Se però il rappresentante deve concludere un contratto dove è richiesta una determinata forma, anche la procura dovrà avere la forma prevista per quel contratto.

E' consigliabile quindi che la procura venga conferita con la forma dell'atto pubblico, rivolgendosi a un pubblico ufficiale, e tra questi, in particolare, a un notaio.

Sotto il profilo della disciplina giuridica dell'attività giuridica posta in essere dal rappresentante, il codice prevede che non sia necessaria la capacità d'agire del rappresentante (che deve, invece, sussistere con riferimento al rappresentato) essendo sufficiente la sua capacità d'intendere e di volere.

La procura può essere data a una sola persona oppure a più persone; in questo secondo caso il rappresentato stabilisce se i rappresentanti possono operare anche disgiuntamente fra loro oppure devono agire congiuntamente.

Secondo l'articolo 1396 c.c. è possibile la revoca e la modifica della procura sempre che, in analogia con le norme sul mandato, non sia stata pattuita l'irrevocabilità della procura o che questa sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante.

Cessata la procura il rappresentante dovrà restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri (art. 1397 c.c.).

Le cause di estinzione della procura possono essere:

  • revoca  
  • morte del rappresentante o del rappresentato
  • fallimento del rappresentate o del rappresentato
  • sopravvenuta incapacità del rappresentato

Per quanto riguarda quest'ultima evenienza ricordiamo che l'estinzione avviene solo nel momento in cui lo stato di incapacità non venga riconosciuto legalmente dall'Autorità Giudiziaria con un provvedimento di interdizione o di inabilitazione.

Importante ricordare che la procura  non impedisce che la persona  agisca anche in proprio con il rischio che una persona magari con disabilità intellettiva/degenerativa  compia atti dissennati con eventuale grave pregiudizio economico per sé e per la propria famiglia.
In base al nostro ordinamento non è facile far annullare gli atti giuridici compiuti da persona in stato di incapacità di intendere o di volere non accertato giudizialmente, indipendentemente dal fatto che questa persona abbia conferito ad altri mediante procura il potere di rappresentarla.

di Corina Serpeanu