Studenti con disabilità e gite di fine anno, il focus degli esperti di Superabile

Domanda

Salve, avrei un quesito da porvi.

Sono la mamma di un ragazzo che ha frequentato la 5° classe delle scuole primarie. Per consentire a mio figlio di partecipare alla gita di fine anno insieme ai suoi compagni, mi sono prestata ad accompagnarlo, visto che nessun membro del corpo docenti ha offerto la sua disponibilità a farlo. Oltretutto, mi sono sobbarcata tutte le spese di vitto e alloggio, relative alla mia presenza. Vi chiedo ora, anche a beneficio di altri genitori che dovessero trovarsi nella stessa situazione: è lecito tutto questo?

08 settembre 2024

risposta

Gentile utente, 

premesso che, in funzione dell’autonomia scolastica, è la singola scuola a decidere circa le gite d’istruzione da compiersi, ricade sulla stessa istituzione, l’obbligo di una seria valutazione circa: il luogo da visitare, il mezzo di trasporto da utilizzare nonché, ovviamente, l’accessibilità di spazi e servizi relativi. È, dunque, compito dell’ente scuola attuare tutti gli accomodamenti ragionevoli per far sì che l’alunno con disabilità partecipi al viaggio d’istruzione, come suo diritto. In caso contrario, verrebbe violato l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, attuando una discriminazione. 

La scuola non dovrebbe in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un accompagnatore messo a disposizione dalla famiglia che lo accompagni, salvo valutazioni specifiche che ineriscono la gestione dell’alunno ai fini della sua migliore partecipazione e valutazioni rischio-correlate. Spetterebbe infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario o familiari). È sempre la scuola, poi, che in fase di organizzazione del viaggio, per la definizione dei costi, dovrebbe comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni con disabilità e relative loro necessità (ivi compresa la presenza di un accompagnatore) e compiere ogni opportuna valutazione in modo preventivo e in sede progettuale, avendo cura di assicurare inclusione e partecipazione. La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore andrebbe attribuita e computata nell’ambito della complessiva organizzazione anche valutando la compartecipazione della classe, della scuola, della comunità, eventualmente del Comune e non solo limitarsi a richiederla alla famiglia dell’alunno con disabilità. In proposito sono anche molti i fondi europei messi a disposizione.  

L’accompagnatore della famiglia dell’alunno con disabilità avrebbe, dunque, sempre diritto alla piena partecipazione del rimborso delle spese sostenute. Si tratta, tuttavia, di prassi consolidatasi in molte scuole anche sulla scorta di pronunce giurisprudenziali; pertanto, potrebbe valutare di chiedere, ai sensi della citata Legge n.67 del 2006 e s.m.i., il rimborso alla scuola delle spese sostenute, onde prevenire situazioni che potrebbero determinare condotte discriminatorie operate sulla base della condizione di disabilità. Si evidenzia la recente istituzione del Garante delle persone con disabilità con il D. Lgs. 20/2024.