Focus degli esperti di Superabile sulla pensione di reversibilità
Domanda
Salve,
avrei un quesito da porvi.
Sono un ragazzo di 25 anni dichiarato totalmente inabile al lavoro dall’Inps. Ho sempre vissuto in casa con i miei genitori (anche se loro erano separati legalmente) e i miei due fratelli minori: uno di 20 e l’altro di 15 anni. Quest’anno è purtroppo venuto a mancare mio padre, l’unico che percepiva una pensione da lavoro Inps. Chi tra noi ha diritto alla pensione di reversibilità di mio padre, considerando che io sono inabile al lavoro e mia madre era legalmente separata da mio padre?
07 settembre 2024
risposta
Gentile utente,
hanno diritto alla pensione di reversibilità del lavoratore defunto:
-minori di 18 anni;
-studenti di scuola superiore o di corsi professionalizzanti di età compresa tra 18 e 21 anni, senza lavoro;
-studenti universitari per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre i 26 anni di età, senza lavoro;
persona destinataria di certificazione che attesta inidoneità al lavoro di qualunque età.
L’importo deve essere calcolato sulla base di quanto prendeva il pensionato al momento del decesso applicando alcune percentuali, ovvero:
il 60% se il pensionato lascia solo il coniuge;
il 70% se lascia solo un figlio;
l’80% se lascia coniuge e figlio oppure due figli senza coniuge;
il 100% se lascia coniuge e due o più figli oppure tre o più figli senza coniuge;
il 15% per ogni altro familiare avente diritto diverso da coniuge, figli e nipoti.
Per esser considerati a carico del pensionato/lavoratore defunto i figli maggiorenni o inabili al lavoro dovevano essere conviventi con il defunto e si devono trovare in una situazione di non autosufficienza economica. Se non convivevano con il defunto i figli inabili al lavoro possono ottenere la reversibilità qualora sia attestato che fossero a carico del defunto.
In caso di separazione, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato se l’iscrizione all’Inps da parte del pensionato o del lavoratore è avvenuta prima della separazione legale con sentenza. Il coniuge separato con addebito ha invece diritto alla pensione, solo se è titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale competente.
Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione se è titolare di un assegno di divorzio e se entrambi non si sono risposati. L’inizio della copertura previdenziale della persona deceduta deve essere antecedente la sentenza di divorzio. Inoltre, la persona che è mancata deve aver maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione alla data della morte.
Se il defunto si era risposato e l’ex-coniuge è titolare di un assegno di divorzio, deve rivolgersi al Tribunale per avere una quota della pensione, quantificata in proporzione alla durata di entrambi i matrimoni.