Focus degli esperti di Superabile sul contrassegno per persone con disabilità

Domanda

Salve, avrei un quesito da porvi: 

Ho un genitore anziano che da anni è titolare di un contrassegno invalidi, a causa di problemi nella deambulazione. Poiché al momento attuale non mi sembra opportuno fargli guidare l’auto e preferirei accompagnarlo io, vi chiedo: per usufruire del suo contrassegno invalidi devo necessariamente, sempre, utilizzare la sua auto? Come posso gestire la situazione, nel momento in cui dovessi spostarmi con lui in un altro comune italiano? 

07 settembre 2024

risposta

Gentile utente, 

il contrassegno è strettamente personale, ma non è vincolato a uno specifico veicolo. Quindi, può essere utilizzato su qualunque mezzo adibito, in quel momento, al trasporto della persona con disabilità, a prescindere da chi ne sia il proprietario o da chi sia guidatore. Non è nemmeno rilevante il fatto che il titolare del contrassegno abbia o meno la patente di guida. Ciò significa che lei o altra persona che presti assistenza, può avvalersi del contrassegno in formato originale ed esporlo, come prevede la legge, in modo ben visibile sul parabrezza dell’auto, a condizione però che l’intestatario del contrassegno si trovi sempre a bordo (non importa se alla guida o semplicemente accompagnato).  

Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, il decreto del ministro delle Infrastrutture del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale per le targhe associate al CUDE (contrassegno unificato disabili europeo), grazie alla quale chi deve spostarsi da un comune all'altro non deve più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di residenza.  

Il contrassegno, che consente di circolare nelle Ztl, nelle Ztc (zone a traffico controllato), nelle Apu (aree pedonali urbane), nonché nei giorni in cui vige il blocco o la limitazione della circolazione per motivi di salute pubblica, ha, quindi, validità su tutto il territorio nazionale. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28144/2022 ha stabilito, inoltre, che il diritto della persona con disabilità ad accedere nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi. Di base, quindi, non vi è l’obbligo per l’intestatario del CUDE di comunicare il passaggio del veicolo nei comuni diversi (neppure nelle Ztl). L’unico obbligo è quello di esporre il contrassegno. Nonostante ciò, almeno fino a quando non sarà attivo in maniera capillare il CUDE, si consiglia, quando ci si reca in un altro Comune diverso dal proprio, di comunicare preventivamente agli uffici preposti la targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona munita di contrassegno, onde evitare di dover contestare eventuali multe.