Malattia e assenze frequenti, il focus degli esperti di Superabile
Domanda
Salve, avrei un quesito da porvi.
Sono un lavoratore che soffre di ricorrenti episodi di emicrania con aurea a cui si legano fotofobia e distorsioni visive. Purtroppo, la mia patologia si è dimostrata farmacoresistente. Vi chiedo dunque: cosa rischio rispetto al mio posto di lavoro, essendo costretto ad assenze frequenti nell’arco dell’anno e quali sono eventualmente, le contromisure che ho a disposizione?
08 settembre 2024
risposta
Nel caso da lei sottoposto entra in gioco il periodo di comporto, art. 2110 c.c., un lasso di tempo in cui il lavoratore, pur assente dal lavoro per malattia, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Decorso il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. senza dimostrare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
Tale regola non è valida nell’ipotesi in cui le assenze dal lavoro si siano rese necessarie per malattie o infortuni determinati da condizioni di lavoro inadeguate e, dunque, quando il datore di lavoro sia responsabile della situazione nociva e dannosa per non aver posto in essere le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica del lavoratore.
Il comporto è regolato dai Contratti collettivi nazionali di categoria (Ccnl) o, in mancanza, dagli usi o stabilito secondo equità in sede giudiziale. I Ccnl generalmente distinguono il comporto secco (ovvero la conservazione del posto nel caso di un'unica malattia di lunga durata) dal comporto per sommatoria (ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie).
La durata è variabile a seconda dell’attività svolta, essendo, l’individuazione del periodo di comporto, demandata alla contrattazione collettiva, che in alcuni casi prevede altresì la facoltà, in capo al lavoratore, del diritto a chiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita computato successivamente al periodo di comporto. Consolidata giurisprudenza ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del termine di comporto, se il datore di lavoro non ha preventivamente comunicato al lavoratore la facoltà di fruire della citata aspettativa, laddove prevista.
Alcuni Ccnl, inoltre, escludono dal calcolo del comporto i giorni di assenza dovuti a ricovero ospedaliero per patologie particolarmente lunghe, gravemente invalidanti, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie e terapie salvavita, in particolare, con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche (Circolare del ministero del Lavoro n. 40 del 2005).