Invalidità e smart working, il focus degli esperti di Superabile
Domanda
Salve,
avrei un quesito da porvi.
Sono un lavoratore con invalidità civile 70% e Legge 104/1992 con gravità moderata, mi chiedevo se ho una priorità nel richiedere lo smart working.
07 settembre 2024
risposta
Gentile utente,
compete al datore di lavoro stabilire se e quando il lavoro possa essere svolto in modalità agile, non sussistendo un diritto soggettivo del lavoratore allo smart working.
Il legislatore ha previsto agli artt. 18-24, L. n. 81/2017 la possibilità per il datore di lavoro di concordare “forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi” (c.d. patto di agilità), ma né il datore di lavoro può imporlo né, all’opposto, il lavoratore può pretenderlo.
L’impianto originario della L. n. 81/2017 è stato mitigato dall’art. 1, comma 486, L. n. 145/2018 e dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. n. 105/2022, che ha riconosciuto a una serie di destinatari, un mero diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile rispetto agli altri lavoratori dell’azienda.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di stipulare “accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile” è tenuto a “riconoscere priorità” alle richieste di lavoro agile avanzate da lavoratrici e lavoratori “con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104” nonché ai lavoratori in condizione di disabilità grave accertata ex art. 4, comma 1, L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, comma 255, L. n. 205/2017.
Va poi distinto l’istituto del lavoro agile emergenziale di cui all’art. 90, D.L. n. 34/2020, da quello contenuto nella L. n. 81/2017. Infatti resta comunque applicabile la “normale” sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 per la valutazione del medico del riconoscimento della condizione di fragilità che legittima l’accesso al lavoro agile di cui all’art. 90, D.L. n. 34 per poter richiedere l’“home working” pur in mancanza dell’accordo individuale, ma, anche in tal caso, rimane fermo il limite di compatibilità delle caratteristiche della prestazione. Infatti, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che va eseguita una valutazione di compatibilità delle mansioni con il lavoro agile, rispetto alle specifiche necessità delle ragioni produttive e organizzative addotte dall’impresa a sostegno dell’incompatibilità fra le caratteristiche della prestazione e la modalità di lavoro agile, che non è esente da un successivo controllo da parte del giudice.