Invalidi civili
Agli invalidi civili minori di 18 anni non viene riconosciuta una percentuale d'invalidità e per tanto non è concessa la pensione o l'assegno mensile di invalidità (questo assegno è concesso nel caso di invalidi civili parziali). Tale considerazione trova fondamento nel fatto che sia la pensione o come l'assegno mensile, sono concessi come corrispettivo di un mancato guadagno causato dalla minorazione, quindi la sua erogazione trova giustificazione solo per le persone maggiorenni e non per i minori. Soltanto dopo i 18 anni verrà attribuita una percentuale secondo la gravità della patologia.
Per i minorenni la legge subordina il riconoscimento dell'invalidità civile a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
( art. 2, 2° comma, Legge 118/71).
La espressione
"abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età" indica un parametro valutativo diverso da quello previsto per coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e 65 anni. Non si fa riferimento
alla riduzione della capacità lavorativa, bensì ad una situazione di persistente difficoltà a compiere qualunque funzione propria dell'età. Dopo il 18° anno di età verrà attribuita una percentuale d'invalidità.
Ciechi civili e sordi civili
Per queste categorie non sono previste percentuali di invalidità, neanche dopo la maggior età, essendo il presupposto sanitario l'unico requisito necessario per lo status di ciechi civili e sordi civili . Pertanto, in questi due casi i benefici economici spettanti sono collegati al grado di diminuzione visiva, nel caso di non vedenti e, nel caso di sordi civili, ad una perdita uditiva non inferiore a 75 db e, inoltre, la sordità deve essere insorta durante l'età evolutiva (da 0 a12 anni).
Comunque, per i sordi civili, qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età, e ai soli fini della concessione dell'indennità di comunicazione il requisito della soglia di perdita udita viene diminuito a 60 db. Ad ogni modo, se al compimento dei 12 anni di età la perdita uditiva è rimasta inferiore a 75 db si perde il diritto allo status di sordo civile e verrà effettuata una valutazione come invalido civile.
I benefici economici spettanti i minori di 18 anni sono:
INVALIDI CIVILI
Le due indennità sono incompatibili fra loro, pertanto la concessione di una esclude il diritto a percepire l'altra.
SORDI CIVILI
CIECHI CIVILI
Ciechi assoluti
Ciechi parziali
La domanda
Per poter accedere alle prestazioni economiche è necessario che ci sia un accertamento e riconoscimento dell’invalidità civile. L’accertamento è effettuato dalle commissioni mediche dell’Asl con successivo controllo e vidimazione da parte della commissione medica dell’Inps.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande di accertamento dell’invalidità civile, volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, debbono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.
Tabella delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi civili
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Da 0 a 18 anni |
Da 18 a 67 anni |
Dopo i 67 anni |
Invalidi civili |
- Indennità accompagnamento
- Indennità frequenza |
- Pensione di invalidità o
Assegno mensile
- Indennità accompagnamento |
- Assegno sociale
- Indennità accompagnamento |
Sordi civili |
- Indennità comunicazione |
- Pensione non reversibile
- Indennità comunicazione |
- Assegno sociale
- Indennità comunicazione |
Ciechi assoluti |
- Indennità accompagnamento |
- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento |
- Pensione ciechi assoluti
- Indennità accompagnamento |
Ciechi parziali |
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale |
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale |
- Pensione ciechi parziali
- Indennità speciale |
Riferimento normativo:
Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
(G.U. 2 aprile 1971, n. 82)
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