Riacutizzazione di postumi indennizzati in rendita
In riferimento all’ipotesi di riacutizzazione di postumi già indennizzati in rendita, la Direzione Inail competente, nel 2006, aderendo all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla materia, aveva già disposto la non indennizzabilità, tramite l’
Indennità Temporanea Assoluta, della ricaduta nei casi in cui l’assicurato fosse
già titolare di una rendita, in quanto
le due prestazioni non sono cumulabili.
L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui il lavoratore debba astenersi dal lavoro per sottoporsi, ai sensi
dell’art. 89 del Dpr 1124 del 1965 (Testo Unico) a
speciali cure mediche e chirurgiche ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa e/o per il recupero dell’integrità psico-fisica.
Riacutizzazione di postumi indennizzati in capitale
In riferimento alla questione se l’Inail debba corrispondere o meno l
’Indennità Temporanea Assoluta a titolo di ricaduta nell’ipotesi in cui l’assicurato sia stato indennizzato in capitale ai sensi dell’articolo 13, comme 2, del
D.Lgs 38 del 2000, le istruzioni impartite sono disposte dall’Iinail
Circolare n. 57 del 4 agosto 2000.
La citata circolare dispone che l’avvenuta liquidazione dell’indennizzo in capitale del danno biologico, non ha nessuna incidenza sulla misura della indennità giornaliera dovuta dall’infortunato nel caso in cui egli, successivamente all’evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessità di cure o accertamenti clinici, stante il carattere patrimoniale della prestazione (perdita di guadagno) laddove invece l’indennizzo in capitale del danno biologico ristori il danno alla salute in se per se considerato.
In questi casi pertanto, qualora sia accertata una ricaduta per la riacutizzazione dei postumi di un evento indennizzato in capitale ai sensi dell’art.13, comma 2, d.lgs 38 del 2000,
l’indennità temporanea assoluta è da ritenersi dovuta.
Convenzione Inail/Inps per i casi di dubbia competenza
La problematica dei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione dei postumi già indennizzati è stata valutata per i profili inerenti l’applicazione della Convenzione Inail/Inps sottoscrotta in data 25 novembre 2018.
In esito dell’esame effettuato in Osservatorio congiunto di cui all’articolo 7 della detta convenzione, si è convenuto che:
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Nei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione dei postumi indennizzati in rendita, i periodi di astensione dal lavoro sono di competenza Inps, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui al citato articolo 89 del Dpr1124 del 1965 (T.U.)
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Nei casi di ricaduta relativi a riacutizzazione di postumi indennizzati in capitale, i periodi di astensione dal lavoro sono di competenza Inail e danno luogo alla corresponsione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, previo accertamento medico legale, da parte dell’Istituto, della correlazione tra l’evento lesivo a suo tempo indennizzato e la ricaduta stessa.
Fonte: Nota Inail 2011
Testo integrale della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015
Per Approfondire:
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:
èuna prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa, a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica
Ricaduta
è quando si manifesta la
riacutizzazione della sintomatologia, conseguente alla lesione infortunistica e/o alla patologia riconosciuta come Malattia Professionale, non collegata all’intervento di una nuova causa
Recidiva
è quando si verifica un fatto del tutto nuovo, cioè l’intervento di una “
nuova causa violenta”, in caso di infortunio, o di una nuova patologia in caso di malattia professionale.
Integrazione rendita
È una prestazione prevista per il titolare di rendita diretta, per la quale non sia scaduto l’ultimo termine revisionale (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali), tenuto a sottoporsi a cure mediche e chirurgiche ritenute utili per il recupero dell'attitudine al lavoro e dell’integrità psico-fisica. È soggetta a tassazione Irpef
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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