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Appalti Riservati

Recepimento della Direttiva 2004/18/CE da parte dell’Italia

Foto Comunità Europea L' art. 28 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi é stata implementata in Italia con la legge D. Lgs 163/2006 nella quale è presente l’articolo sugli Appalti riservati (art. 52).

Art. 52 Appalti riservati



“Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e’ composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale  in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.”



La nuova normativa italiana (D.Lgs 163/2006) revoca la legge quadro sui lavori pubblici 109/1994 (la legge Merloni) ed i decreti sugli appalti di servizi (D.Lgs. 358/1992) introducendo con l’art. 52 una nuova definizione di appalto - gli appalti riservati ed una nuova organizzazione giuridica - il laboratorio protetto.
 
Appalti riservati

Gli appalti riservati assegnano la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici al settore dell’ handicap e dello svantaggio economico, senza modificare quelle che sono le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali. Va evidenziata, come una precedente disposizione di legge che garantisca parità ai cittadini nel mercato del lavoro fosse già stata adottata dall’Amministrazione regionale del Lazio il 27 giugno 1996. Si tratta della Legge Regione Lazio del

27 giugno 1996 n.24 che all’ art. 2, comma 1 e  4, all’art. 9, comma 5 e all'art. 13, comma 3 favorisce l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate secondo quanto segue:
 
Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24
(in BU Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1996)



Disciplina delle cooperative sociali


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

[...]

Art. 2 - Cooperative Sociali

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, attraverso:
- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

[…]

4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma I dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei alvoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

[...]

Art. 13 - Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali



[…]

3. Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell’affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi.



[…]

Art. 9. - Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici



[…]



5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con verifiche annuali.

[…]

Laboratorio protetto

Va specificato che ancora oggi, nella cultura giuridica italiana, non esiste una definizione di laboratorio protetto. Pertanto, si può dire che si tratta di un neologismo giuridico introdotto nella lingua italiana mediante il recepimento della direttiva 2004/18/CE.

Allo stato attuale esso va necessariamente inserito all’interno della Disciplina dell’impresa sociale del 13 giugno 2005, n. 118 nella quale rientra anche la Cooperativa Sociale integrata, secondo quanto segue all’articolo 2 (comma 1, 2 e 4).

Nella legislazione italiana l’impresa sociale si qualifica:



art. 2 - Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa,al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

[…]

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

[…]

Sulla base dell’art. 2 comma 2 e 4, la cooperativa sociale integrata risulta, quindi, l’impresa sociale per eccellenza.

In riferimento all’art. 52 della legge D. Lgs 163/2006 si può affermare, quindi, che se da un lato, esplicita il concetto di “Programmi di lavoro protetto” in funzione della percentuale di lavoratori disabili (pari al 50,1%) come si legge infatti all’art. 52: “o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e’ composta da persone disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale  in condizioni normali.”, dall’altro non definisce il “laboratorio protetto”: in attesa di una definizione giuridica di laboratorio protetto è lecito pensare che esso coincida in Italia con la Cooperativa Sociale integrata, in quanto l’art. 52 mantiene la normativa pregressa sulle “Cooperative sociali”, dove la percentuale di lavoratori disabili è pari al 30%, come si legge nella premessa dell’art. 52: “Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente.”  


Ricerca a cura di Manuela Taddeo