Il Ministero Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo ha fornito con due Circolari del 17 febbraio 2009 ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare in base all'art. 29 Testo Unico Immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n.160.
I chiarimenti contenuti nelle Circolari riguardano:
- gli obblighi relativi alla copertura dei rischi sanitari sul territorio nazionale (stipula di un'assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale), a cui è tenuto chi chiede il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni
- il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di persone straniere segnalate nel Sistema d'informazione Schengen (Sis)
Per quanto riguarda la richiesta di ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, con la Circolare n. 737 il Ministero Interno informa i richiedenti che è ancora in fase istruttoria il Decreto Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con cui verrà determinato l'importo del contributo per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, alternativa alla stipula di una polizza sanitaria.
In attesa del Decreto, gli interessati devono, pertanto, stipulare l'assicurazione a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.
Nel caso in cui il ricongiungimento venga, invece, richiesto per un familiare che risulta iscritto nel Sis, il Ministero Interno sottolinea nella Circolare n. 738 l'opportunità che gli Sportelli Unici accertino il possesso dei requisiti di reddito e alloggio da parte del richiedente, prima che venga avviato presso la Rappresentanza diplomatica competente l'iter per la cancellazione dell'espulsione che risulta a carico del familiare.
(20 Febbraio 2009)






