Soggetti destinatari: (articolo 2) ( revisione art. 2 ,delibera Inail n.9 febbraio 2009)
Gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente regolamento, ai sensi del T.U. 30.6.1965 n. 1124.
L’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica compete:
a) ai titolari di rendita a termine revisionale scaduto ai sensi degli Artt. 83, 137, 230 del Testo Unico per lesioni dipendenti da infortunio o malattia professionale,
b) agli invalidi liquidati in capitale in base alle cessate leggi di tutela per lesioni dipendenti da infortunio o malattia professionale ;
Articolo 31
Agli assistiti con menomazioni a carico degli arti inferiori sono forniti:
a) per accorciamento di un arto limitato a due centimetri: un rialzo (interno o esterno) o un plantare del materiale ritenuto più idoneo da applicarsi su calzature di serie ovvero, valutata la necessità, su "calzature ortopediche predisposte di serie"; per accorciamento superiore a due centimetri: una "calzatura ortopedica con rialzo costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica di accompagnamento costruita su misura"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa la fornitura di riserva;
b) per pseudo-artrosi del femore o della tibia, nei casi in cui non sussista indicazione per un intervento chirurgico: un tutore ortopedico adeguato alla lesione e, nei casi in cui il tutore comprenda anche il piede, un paio di calzature; dopo almeno 6 mesi dal primo, è concesso un tutore di riserva;
c) per deformità post-traumatiche del piede non suscettibili di correzione chirurgica: una calzatura ortopedica costruita su misura ed una "calzatura ortopedica di accompagnamento costruita su misura"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa la fornitura di riserva;
d) per appiattimento post-traumatico dell’arcata plantare: un plantare ortopedico del tipo e materiale ritenuto più idoneo per il piede traumatizzato, un plantare predisposto per il piede controlaterale ed, inoltre, un paio di "calzature ortopediche di serie predisposte per plantare"; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (plantare ed eventuali calzature);
e) per esiti post-traumatici di grave lesione legamentosa del ginocchio e/o altre lesioni del ginocchio non operabili, comportanti instabilità dello stesso: una ginocchiera articolata del tipo ritenuto più idoneo;
f) per esiti post-traumatici, e/o paralitici e/o spastici: un adeguata ortesi con relative calzature, se necessarie; dopo almeno 6 mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva;
g) per esiti di amputazione interileoaddominale o disarticolazione coxofemorale: una protesi scheletrica-modulare;
h) per esiti di amputazione transfemorale: una protesi esoscheletrica o scheletrica-modulare;
i) per esiti di amputazione al livello del ginocchio (disarticolazione di ginocchio, Gritti): una protesi scheletrica-modulare;
j) per esiti di amputazione transtibiale: una protesi esoscheletrica o scheletrica-modulare eventualmente anche con cosciale articolato al ginocchio;
k) per esiti di amputazione o disarticolazione al livello della caviglia (Pirogoff, Syme): una protesi esoscheletrica, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica d’accompagnamento costruita su misura ";
l) per esiti di amputazione parziale di avampiede (Lisfrance o Chopart): una protesi esoscheletrica, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura " ed una "calzatura ortopedica d’accompagnamento costruita su misura";
m) per esiti di amputazione ai metatarsi (transmetatarsale): una protesi con ricostruzione dell’avampiede con materiale flessibile, un paio di "calzature ortopediche predisposte di serie ", oppure, se ritenute necessarie, una "calzatura ortopedica di rivestimento a protesi costruita su misura" ed una "calzatura ortopedica d’accompagnamento costruita su misura";
n) per esiti di disarticolazione di tutte le dita del piede: un plantare con riempitivo delle dita mancanti, una "calzatura ortopedica per plantare costruita su misura " in alternativa, è possibile fornire calzature ortopediche predisposte, qualora il plantare sia realizzato su una soletta in fibra di carbonio che sostituisce funzionalmente la con molla intersuola ed una "calzatura ortopedica d’accompagnamento costruita su misura "; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (calzature e plantare);
o) per esiti di amputazione (disarticolazione) di una o più dita del piede: un plantare con riempitivo delle dita mancanti ed un paio di "calzature ortopediche predisposte di serie"; nel caso di disarticolazione dell’alluce deve essere fornita una "calzatura ortopedica costruita su misura" in alternativa, è possibile fornire calzature ortopediche predisposte, qualora il plantare sia realizzato su una soletta in fibra di carbonio che sostituisce funzionalmente la molla intersuola; dopo almeno sei mesi dalla prima, è concessa una fornitura di riserva (calzature e plantare).
Inoltre, per le lesioni di arto inferiore possono essere concesse:
1) per tutti i dispositivi elencati nel presente articolo nei punti da a) ad o) e successivo punto 3), è concesso un dispositivo di riserva dopo sei mesi dalla fornitura del primo dispositivo definitivo; il dispositivo di riserva è rinnovabile ed avrà caratteristiche funzionali pari o superiori al primo dispositivo definitivo di normale dotazione; i tempi di rinnovo dei dispositivi (protesi, ortesi, calzature, plantari) di riserva sono gli stessi di quelli previsti dall'allegato 4 per la tipologia di dispositivo realizzato;
2) una protesi da bagno o per igiene personale, del tipo esoscheletrico, per tutti i livelli di amputazione per i quali la tecnologia ne consenta la costruzione, dopo almeno sei mesi di adattamento all’uso della protesi definitiva di normale dotazione; i tempi di rinnovo sono quelli previsti dall’ allegato 4; con le protesi da bagno di norma possono essere concesse calzature di rivestimento (di cui all'elenco 2 del nomenclatore tariffario) del tipo sportivo; nel caso in cui in precedenza siano state fornite calzature ortopediche su misura o ortopediche di serie, queste possono essere concesse anche con la protesi da bagno purchè il fornitore attesti in sede di preventivazione che i materiali utilizzati per la calzatura sono resistenti all'acqua; sulle protesi da bagno non possono essere applicati piedi ad accumulo-restituzione di energia (extratariffari); la protesi da bagno non deve essere considerata una protesi di riserva;
3) un’ortesi da bagno o per igiene personale, per tutte le lesioni per le quali la tecnologia ne consenta la costruzione, dopo almeno sei mesi di adattamento all’uso dell’ortesi di normale dotazione; i tempi di rinnovo sono quelli previsti in allegato 4;
4) una protesi per attività sportive, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l’utilità ai fini socio-ricreativi e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche generali dell’assistito da parte del medico prescrittore; il tempo di rinnovo è analogo a quello previsto per il livello ed il sistema di costruzione adottato; nel caso di protesi per attività agonistica la concessione della fornitura sarà subordinata alla presentazione di certificazione medica di idoneità sportiva; i tempi di rinnovo delle protesi per attività sportive sono quelli previsti dall’ allegato 4;
5) l’applicazione del ginocchio a completo controllo elettronico nei casi da g) ad i); la concessione dell’autorizzazione è subordinata al tassativo rispetto delle norme riportate nell’allegato 5 "Ginocchio a completo controllo elettronico: norme per l’autorizzazione"; il ginocchio a completo controllo elettronico può essere applicato su una sola protesi: o su quella di normale dotazione o su quella di riserva; i termini di garanzia e di rinnovo sono quelli previsti rispettivamente negli in allegati 3 e 4;
6) una sola cosmesi in silicone personalizzata nei casi da g) a j); l’azienda fornitrice deve tassativamente allegare al preventivo le seguenti dichiarazioni: a) istruzioni per la pulizia, per la manutenzione e per la riparazione; b) possibilità di utilizzare la cosmesi sulla protesi di normale dotazione, di riserva e da bagno anche nel caso di sostituzione dell’invasatura; i termini di garanzia sono quelli previsti dall’ allegato 3; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall’ allegato 4;
7) una protesi in silicone personalizzato, nei casi l) ed m), in sostituzione della protesi da bagno e di quella di riserva; l’azienda fornitrice deve tassativamente allegare al preventivo le seguenti dichiarazioni: istruzioni per la pulizia, per la manutenzione e per la riparazione; i termini di garanzia sono quelli previsti dall’ allegato 3; i termini di rinnovo sono quelli previsti dall’ allegato 4.
Le calzature ortopediche antinfortunistiche e la fornitura di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera d), del D.lgs del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Prodotti presso il Centro Protesi Inail
- Servizi presso il Centro Protesi Inail
La domanda: - può essere presentata dall’interessato alla Sede INAIL di appartenenza per il tramite dell’ Assistente Sociale Inail.
- può essere proposta su iniziativa della Sede stessa
La fornitura del dispositivo richiesto, sarà preceduta dalla valutazione da parte dell' Equipe Multidisciplinare
Manutenzione e Riparazione (Articolo 19) - le spese e gli interventi di riparazione sono a totale carico dell'INAIL
- le spese di ordinaria manutenzione, e le piccole riparazioni, sono a carico dell'assistito.
Nel caso di smarrimento e/o furto del dispositivo tecnico fornito, acquisita copia della denuncia resa alle competenti autorità, la fornitura potrà essere concessa una sola volta, prima che siano decorsi i tempi minimi di rinnovo.
Per i dispositivi forniti a gli assistiti di età inferiore ai 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo.
L'Unità Territoriale autorizza i rinnovi e/o le riparazoni dei dispositivi tecnici erogati anche per adeguarli alla crescita del minore.
Tempi di rinnovo: (articolo 20)
Il rinnovo totale o parziale del dispositivo in dotazione può essere concesso a richiesta degli interessati o su proposta diretta del Dirigente medico prescrittore
Tabella dei rinnovi ( allegato 4)
Per le protesi, attrezzature o presidi, per i quali non è espressamente indicato il termine di rinnovo, la fornitura si intende rinnovabile in relazione allo stato di usura.
Per saperne di più: - Prestazioni economiche accessorie
- Guida alle Prestazioni Inail
- Carta dei servizi Inail
- Catalogo delle pubblicazioni Riabilitazione e Reinserimento
- Centro Protesi Vigorso di Budrio
- Centro di Riabililazione Motoria di Volterra
- Punti Cliente
- Ausili per...
- Lavoro
- Fisco
Riferimenti normativi
- Delibera Inail n.9 del 04 Febbraio 2009 "Revisione "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro"
- Delibera C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 "Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro".
- Decreto legislativo n. 38/2000"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Circolare Inail n. 54/2000"Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro"
- Decreto Ministro Sanità n. 332/1999"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione"
- D.lgs del 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
- Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965"Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
scheda elaborata da Rosanna Giovèdi
febbraio 2009




