Fino alla Riforma Sanitaria del 1978 la tutela privilegiata riconosciuta dalla Costituzione ai lavoratori infortunati e tecnopatici rientrava pienamente tra le attività istituzionali dell'INAIL, che assicurava prestazioni sanitarie e riabilitative gratuite. Con la Riforma, furono conferite al SSN - Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni, le strutture, i servizi e le attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute psicofisica di tutta la popolazione (senza distinzione di condizioni individuali o sociali), mantenendo nelle competenze dell'INAIL il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (riconosciuto Centro di eccellenza per la protesizzazione dei lavoratori vittima di infortuni professionali) e le prestazioni medico-legali in via temporanea, in attesa che il SSN potesse organizzarsi per assicurare anche tale funzione.
In seguito, sono state progressivamente riattribuite all'Istituto parti delle funzioni oggetto del trasferimento.
Con la Legge n. 67/88 sono state attribuite all'INAIL in via permanente le prestazioni medico- legali ed è stato previsto che, al fine di garantire la maggiore tempestività delle prestazioni, previa Convenzione tra INAIL e Regioni, l'Istituto possa erogare le prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio o di malattia professionale.
Durante il periodo di inabilità temporanea, la persona assistita può fruire di cure termali e/o di soggiorni climatici. Questo tipo di prestazione è economica (sotto forma di rimborso) e sanitaria.
Con la Legge n. 549/95 è stata attribuita all'Istituto la competenza a realizzare e gestire Centri di riabilitazione; tuttavia la mancata normazione dei rapporti tra INAIL e SSN ha, di fatto, impedito la concreta riassunzione del ciclo complessivo delle funzioni riabilitative.
La situazione non ha trovato definitiva soluzione nemmeno con la emanazione Decreto Legislativo n. 38/2000, che, se per un verso ha introdotto il principio della "Tutela globale e integrata", stabilendo il diritto del lavoratore all'integrità psicofisica, da conseguirsi anche attraverso il ciclo della riabilitazione e del reinserimento sociale e lavorativo, per altro verso non ha risolto le carenze normative rispetto alla regolazione dei rapporti tra INAIL e SSN.
L'IINAIL ha, ovviamente, proseguito nello sviluppo delle proprie competenze istituzionali in materia di assistenza protesica, come previsto dal Testo Unico n. 1124/65. L'erogazione di tali prestazioni è disciplinata dal recente "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi da lavoro" con Circolare del 2009, che delinea in particolare i nuovi livelli di assistenza protesica, i soggetti destinatari, la tipologia degli interventi e le modalità di fornitura. La fornitura è intesa come prestazione sanitaria parte integrante del progetto individualizzato di "riabilitazione e reinserimento sociale e occupazionale" della persona e non come semplice erogazione di un dispositivo tecnico/ausilio.
Un fondamentale elemento di svolta rispetto al pieno esercizio delle attività dell'INAIL nel campo delle cure e dalla riabilitazione è rappresentato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che, modificando e integrando il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della Sicurezza", prevede che INAIL:
- possa erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera al fine di garantire il diritto a tutte le cure necessarie, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate
La previsione normativa appare in grado di superare le precedenti criticità e può consentire a INAIL di perseguire il completamento del ciclo della Tutela Globale e Integrata, affiancando - attraverso una articolata serie di interventi unitari e coordinati - il sistema dell'indennizzo al processo di massimo recupero delle capacità lese e agli interventi mirati al reintegro del lavoratore nella vita relazionale, in tutte le sue molteplici articolazioni.
Per Saperne di Più
- D.Lgs. 81/2008 Sezione V Sorveglianza sanitaria, integrato con D.Lgs 106/2009
- Nuovo Regolamento Protesico, Titolo II da 24 a 30
- Nuovo Regolamento Protesico, Titolo II da 31 a 35
- Nuovo Regolamento Protesico, Titolo III
Rosanna Giovedi
Novembre 2009




