INAIL-Circolare n. 46 del 19 settembre 2011, Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2011. Euro 239,16
INAIL, provvede all’ accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdità di ogni capacità lavorativa e all’attivazione immediata delle procedure per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità
La prestazione economica, integrativa/assistenziale dell’ assegno di incollocabilità, spetta:
- ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico( Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge.
Note:
- La legge 27 decembre 2006, n. 296 art.1 ( finanziaria 2007) precisa che per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la menomazione dell'integrità per ottenere l'assegno di incollocabilità, deve essere di grado superiore al 20% secondo le tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000.
- .La circolare n. 66 del 10 luglio 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce la necessità di modificare l'intero assetto normativo anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali l'assegno può essere corrisposto, ha, tuttavia, previsto che, "se pur la legge n. 68/99 non faccia menzione dell'istituto dell'incollocabilità, devono ritenersi in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno";
- La circolare n. 66 del 10 luglio 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato
Come si ottiene la prestazione:
- presentare apposita domanda alla Sede Inail di appartenenza, la domanda deve contenere, i dati anagrafici, la descrizione dell'inabilità lavorativa accertata per il soggetto e fotocopia del documento di identità.
- presentare certificazione a supporto in caso di invalidità extralavorativa
Il Centro medico legale della Sede Inail, dopo l'accertamento dei requisiti amministrativi, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. (Decreto Ministeriale e del lavoro e della previdenza sociale n. 137/1987 art.1) A seguito dell’esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti, la sede Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l'Impiego competente, la certificazione di incollocabilità dell'assicurato e l'avvio amministrativo per l'assegno.
In caso di non accoglimento saranno specificate all'assicurato, per mezzo posta, le relative motivazioni.
Importo dell'assegno di incollocabilità
L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente con decorrenza 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.
L'assegno non concorre alla formazione rel reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF.
Per saperne di più
Cosa è previsto per coniuge e figli, quando il reddituario:
- è riconosciuto grande invalido per causa di lavoro,
- è percettore dell’assegno di incollocabilità INAIL,
- è consentita l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. ( circolare n. 66 del 10 luglio 2001)
- Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro è attribuita infavore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, (Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo n.18)
- Impossibile assumere con convenzione i soggetti di cui all'art. 18, c. 2 legge 68/99. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della Legge n. 68/1999
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo n.18
- Guida alle Prestazioni
- Carta dei Servizi
- Compatibilità con le prestazioni economiche INAIL




