Euro 245,62 Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2012; INAIL-Circolare n. 45 del 21 settembre 2012,
INAIL, provvede all’ accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdità di ogni capacità lavorativa e all’attivazione immediata delle procedure per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità
La prestazione economica, integrativa/assistenziale dell’ assegno di incollocabilità, spetta:
- in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati fino al 31.12.2006, ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% , riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge.
- in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, danno biologico, superire al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all' articolo 13 del D.lgs 38/2000 e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge "legge 27 decembre 2006, n. 296 art.1 ( finanziaria 2007)" .
Come si ottiene la prestazione:
- presentare apposita domanda alla Sede Inail di appartenenza, la domanda deve contenere, i dati anagrafici, la descrizione dell'inabilità lavorativa accertata per il soggetto e fotocopia del documento di identità.
- presentare certificazione a supporto in caso di invalidità extralavorativa
Il Centro medico legale della Sede Inail, dopo l'accertamento dei requisiti amministrativi, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. (Decreto Ministeriale e del lavoro e della previdenza sociale n. 137/1987 art.1) A seguito dell’esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti, la sede Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l'Impiego competente, la certificazione di incollocabilità dell'assicurato e l'avvio amministrativo per l'assegno.
In caso di non accoglimento saranno specificate all'assicurato, per mezzo posta, le relative motivazioni.
Importo dell'assegno di incollocabilità
L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente con decorrenza 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.
L'assegno non concorre alla formazione rel reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF.
Per saperne di più
Categorie Protette: Cosa è previsto per coniuge e figli
è consentita l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. ( circolare n. 66 del 10 luglio 2001)
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INPS Pensione di inabilità lavorativa non è cumulabile con la rendita INAIL
Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni
INPS Assegno ordinario di invalidità lavorativa non è cumulabile con la rendita INAIL
Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa. Se però la rendita INAIL è inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.
INPDAP - Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
non è cumulabile con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa
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Normativa
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Assunzioni Obbligatorie Prospetto informativo di cui al novellato articolo 9, comma 6 della Legge 68 del 1999,
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Guida alle Prestazioni INAIL






