Normativa comunitaria - principi fondamentali
L'evoluzione della Comunità Economica Europea in Unione Europea, l'allargamento ai Paesi dell'Est, nonché la necessità di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, hanno reso necessario un coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza sociale attraverso una nuova normativa comunitaria.
I Paesi membri dell'U.E. attualmente sono:
Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Spagna, Ungheria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Regno Unito (Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), Slovenia, Svezia.
Dal 1° aprile 2012 inuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera
Dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti si applicano anche ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia
Dal 1° maggio 2010 sono entrati in vigore:
che sostituiscono, rispettivamente, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento (CEE) n. 574/72. Le disposizioni del nuovo Regolamento (CE) n. 883/04, come le precedenti, riguardano tutti i settori della sicurezza sociale:
- malattia,
- maternità,
- infortuni sul lavoro,
- malattie professionali,
- prestazioni di invalidità,
- prestazioni di disoccupazione,
- prestazioni familiari,
- prestazioni pensionistiche
- prestazioni in caso di morte.
Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il suo Regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72, tuttavia, restano in vigore ai fini:
- del Regolamento (CE) n. 859/03 del Consiglio, concernente i cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) per il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
Il principio fondamentale della normativa comunitaria è che tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici previsti dalla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Sono previste norme particolari per i pubblici dipendenti, soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono e per i lavoratori frontalieri (che svolgono la propria attività in un Paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui hanno la residenza o il domicilio, attraversando il confine nei due sensi almeno una volta alla settimana) soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il proprio datore di lavoro.
Il distacco
- Rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui opera abitualmente il proprio datore di lavoro, il lavoratore subordinato distaccato per svolgere attività, per conto dello stesso datore, in altro stato membro a condizione che l'attività stessa non superi i 24 mesi e il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un'altra persona. La disposizione si applica anche al lavoratore autonomo.
Le prestazioni economiche sono erogate:
- dall'istituzione competente, e quindi dall'INAIL per i lavoratori assicurati presso l'Ente (eccetto accordi/convenzioni che disciplinano diversamente).
Le prestazioni sanitarie sono erogate:
- dall'istituzione competente dello Stato membro presso il quale il lavoratore è assicurato ed ha la propria residenza o dimora
- dall' istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente, se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato.
Le prestazioni sanitarie erogate dall'INAIL (protesi, ausili ortopedici ed altri dispositivi particolari ) sono a suo carico quale istituzione competente. In qualità di istituzione di residenza o di dimora l'INAIL eroga prestazioni sanitarie per conto dell'istituzione estera competente.
Per le malattie professionali causate da esposizione al rischio per attività esercitate in più Stati membri, è competente l'Istituto assicuratore dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima attività che può provocare la malattia considerata.
Per saperne di più:
- Protesi e Riabilitazione
- Glossario Convenzioni:
- Lavorare all'estero in Paesi dell'Unione Europea
- Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia
- Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Regolamento (UE) N. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 35 della Costituzione La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.






