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Compatibilità con le prestazioni economiche INAIL

INAIL assegno per accompagno e compatibilità con analoghe prestazioni

Gli invalidi del lavoro,  che necessitano dell'accompagno  (assegno per assistenza personale continuativa - APC), possono chiedere all'Inail l'erogazione del relativo assegno che è rivalutato annualmente e non è soggetto a tassazione IRPEF.

Può essere concesso su domanda degli interessati alla Sede Inail di appartenenza , su espresso parere del   medico Inail,  al momento dell'accertamento del danno permanente.

Requisiti: 

  • per eventi fino al 31 dicembre 2006, inabilità permanente assoluta  del 100%, necessità di assistenza personale continuativa e presenza di una delle menomazioni indicate in apposita Tabella di legge Allegato n. 3 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Inail); 
  • per eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007, necessità di assistenza personale continuativa a causa di una  delle condizioni di menomazione previste dalla Tabella di legge  Allegato n. 3 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124Testo Unico Inail  

L'assegno per assistenza personale continuativa può:

  •  essere richiesto anche successivamente alla scadenza dell’ultimo termine di revisione della rendita.
  • essere revocato, anche successivamente alla scadere dell’ultimo termine di revisione della rendita, se vengono a mancare i requisiti.
  • essere concesso anche se l’assistenza è svolta da un familiare.
  • essere non concesso se l’assistenza è esercitata in luoghi di ricovero.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL

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Cumulabilità

  • L'assegno per assistenza personale continuativa concesso dall'INAIL non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei  beneficiari( Legge 508/1988 articolo 1);  

Facoltà di opzione:

  • quando si verificano incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile, per l'invalido del lavoro operare una scelta fra quelle riconosciute opzionabili dando la preferenza a quella con il trattamento economico più favorevole; 
  • La facoltà di opzione deve essere esercitata appena l'interessato riceve la notifica del verbale della competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l'invalidità   (D.M. 553/92).

A tal fine egli è tenuto a comunicare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili.

Compatibilità:

  • L'assegno per assistenza personale continuativa concesso dall'INAIL è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa
    ( Testo Unico articoli 76,218).

    Argomenti correlati:

Lavoratori invalidi 

Previdenza e assistenza economica

Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) articolo 1, commi 778,782,1187 e 125;
Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965 "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
Decreto legislativo n. 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"


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