Gli invalidi del lavoro, che necessitano dell'accompagno (assegno per assistenza personale continuativa - APC), possono chiedere all'Inail l'erogazione del relativo assegno che è rivalutato annualmente e non è soggetto a tassazione IRPEF.
Può essere concesso su domanda degli interessati alla Sede Inail di appartenenza , su espresso parere del medico Inail, al momento dell'accertamento del danno permanente.
Requisiti:
- per eventi fino al 31 dicembre 2006, inabilità permanente assoluta del 100%, necessità di assistenza personale continuativa e presenza di una delle menomazioni indicate in apposita Tabella di legge Allegato n. 3 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Inail);
- per eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007, necessità di assistenza personale continuativa a causa di una delle condizioni di menomazione previste dalla Tabella di legge Allegato n. 3 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124Testo Unico Inail
L'assegno per assistenza personale continuativa può:
- essere richiesto anche successivamente alla scadenza dell’ultimo termine di revisione della rendita.
- essere revocato, anche successivamente alla scadere dell’ultimo termine di revisione della rendita, se vengono a mancare i requisiti.
- essere concesso anche se l’assistenza è svolta da un familiare.
- essere non concesso se l’assistenza è esercitata in luoghi di ricovero.
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL
Per saperne di più:
Cumulabilità
- L'assegno per assistenza personale continuativa concesso dall'INAIL non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari( Legge 508/1988 articolo 1);
Facoltà di opzione:
- quando si verificano incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile, per l'invalido del lavoro operare una scelta fra quelle riconosciute opzionabili dando la preferenza a quella con il trattamento economico più favorevole;
- La facoltà di opzione deve essere esercitata appena l'interessato riceve la notifica del verbale della competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l'invalidità (D.M. 553/92).
A tal fine egli è tenuto a comunicare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili.
Compatibilità:
- L'assegno per assistenza personale continuativa concesso dall'INAIL è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa
( Testo Unico articoli 76,218).
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Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) articolo 1, commi 778,782,1187 e 125;
Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965 "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
Decreto legislativo n. 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
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