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Compatibilità con le prestazioni economiche INAIL

Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni

Con il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, sono state individuate le tipologie di benefici previsti dall'articolo 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( Finanziaria 2007) .

Il Fondo riguarda gli infortuni  avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007 che abbiano comportato il decesso del lavoratore.

Pertanto, sono esclusi sia le malattie professionali sia gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data.


Soggetti beneficiari

la prestazione "una tantum" è erogata  rispettando i requisiti previsti all'articolo 85 del Testo Unico Inail (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e sono:

  • coniuge
  • figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi,fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l'inabilità nel caso di maggiorenni inabili

in mancanza di coniuge e figli:

  • genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.


Benefici erogati dal Fondo 

L'importo della prestazione "una tantum" è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto, nelle misure indicate dall'articolo 1 del decreto in oggetto.
Il decreto prevede due tipologie di benefici:

  • Una prestazione una tantum a carico del Fondo il cui importo è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente.
  • Un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Gli importi della prestazione una tantum per gli eventi occorsi nell'anno 2009 saranno fissati con successivo decreto del Ministro del lavoro.

I soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n.493/99).

La domanda può essere inoltrata

  • presso servizio postale con raccomandata AR, 
  • presso la Sede Inail / IPSEMA territorialmente competente con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto

Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'INAIL anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano assistenza in materia assicurativa e previdenziale

I termini per la presentazione dell'istanza sono: 

  • entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore
  • entro 40 giorni della pubblicazione del decreto (2 febbraio 2008) per tutti gli eventi verificatisi in precedenza.

Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa INAIL, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l'istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell'Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

Per saperne di più:

La prestazione "una tantum":

  • non è soggetta a tassazione (IRPEF);
  • non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari;
  • è cumulabile con altre forme di sostegno economiche previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro;

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'INAIL/ IMPSEMA,  per quanto di propria competenza

Nota

  • Gli orfani e  i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro è attribuita infavore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, (Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo n.18)
  • Impossibile assumere con convenzione i soggetti di cui all'art. 18, c. 2 legge 68/99. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della Legge n. 68/1999
  • collocamento

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 86 del 27 marzo 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, n. 2, del DPR n. 1124/1965, nella parte in cui esclude dalla rendita INAIL il figlio naturale rimasto orfano del genitore caduto sul lavoro. La disposizione è in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione in quanto postula una discriminazione tra figli naturali e figli legittimi.

Inail Circolare n. 24 del 13 maggio 2009:  In base al disposto dell'art. 136 Cost., a partire dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento assicurato, dev'essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del quaranta per cento ( 40%)Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009

Normativa di Riferimento

Scheda elaborata da Rosanna Giovedi