
Al compimento del 65°anno di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile o della pensione di invalidità civile o della pensione per i sordomuti, per coloro che ne erano già titolari , e in sostituzione è concessa la pensione sociale.
A partire del 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale per effetto dell'art. 3, 6° e 7° comma, della Legge 335/95 che ha istituito la nuova provvidenza. La pensione sociale, però, continua ad essere erogata a coloro che ne erano titolari fino alla data di sostituzione con l'assegno sociale (1° gennaio 1996), mantenendo anche la diversità di importo e i limiti di reddito.
In altre parole ,la pensione sociale continua, comunque, ad essere erogata a coloro che ne erano titolari prima del 1° gennaio 1996, nelle stesse modalità in vigore fino al 31 dicembre 1995. Successivamente alla suddetta data, con la nuova disciplina, sono stati modificati l'importi del nuovo tipo di prestazione (assegno sociale) e i limiti di reddito per poterne usufruire.
Riconoscimento dell'invalidità prima dei 65 anni:
In questo caso per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale o la pensione sociale, infatti i limiti di reddito sono gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano (Sent. Cass. 668/94), e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge).
Infatti il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, debbano essere applicati i criteri previsti prima del compimento del 65mo anno.
Pertanto per gli invalidi civili i requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile (Circolare INPS, 86/2000).
Riconoscimento dell'invalidità dopo dei 65 anni:
Se il riconoscimento dell'invalidità è avvenuto dopo il compimento dei 65 anni si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra 65 enni, con gli stessi limiti di reddito previsti per l'assegno sociale o la pensione sociale e verranno calcolati i redditi personali e quelli del coniuge.
Importo spettante della pensione e assegno sociale per gli invalidi civili
Nella trasformazione delle provvidenze economiche spettanti gli invalidi civili in pensione e assegno sociale non si applicano le maggiorazioni di cui l'art. 67 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 52 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
Pertanto, l'importo corrisposto risulterà inferiore a quello stabilito dalla norma. Questo spiega la diversità tra l'importo corrisposto agli invalidi civile e quello concesso alla generalità dei cittadini che hanno diritto all'assegno sociale e alla pensione sociale ma invalidi non sono.
Maggiorazioni:
Le maggiorazioni possono essere richieste successivamente ma per la loro concessione si applicano i limiti di reddito secondo la normativa riguardante la pensione e l'assegno sociale trattandosi di integrazioni della prestazione e che possono essere corrisposte alle stesse condizioni stabilite per la generalità dei cittadini ultra 65 enni.
In altre parole, per avere diritto all'aumento dell'importo mensile, ossia beneficiare in misura intera o ridotta degli aumenti previsti dalle leggi sopra indicate (art. 67, legge n. 448/98 e art. 52, legge n. 488/99), viene preso a riferimento, oltre al reddito personale dell'invalido, anche quello del coniuge.
Decorrenza:
L'importo dell'assegno sociale viene erogato a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età.
Destinatari:
- invalidi civili titolari di assegno mensile (art. 19, Legge 118/71)
- invalidi civili titolari di pensione di invalidità totale (art. 19, Legge 118/71)
- sordomuti titolari di pensione non reversibile (art. 10, Legge 381/70)
Al compimento del 65° anno di età perdono tali provvidenze e acquisiscono automaticamente la pensione sociale, da intendersi assegno sociale (a decorrere dal 01.01.1996).
Provvidenze economiche che non si trasformano in pensione sociale (art. 19, Legge 118/1971, e art. 11, Legge 854/1973):
- indennità di accompagnamento
- pensione dei ciechi assoluti
- pensione dei ciechi parziali
- indennità speciale dei ciechi parziali
REQUISITO REDDITUALE
Riguardo i limiti reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive l'Inps mantiene l'applicazione degli stessi criteri previsti prima del compimento dell'età, secondo cui per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile.
In particolare, con laCircolare n. 86/2000, l'INPS ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per la verifica delle condizioni reddituali per gli ultrasessantacinquenni è quello percepito dall'interessato nell'anno precedente in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
In caso di superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, l'assegno sociale viene sospeso fino a quando i redditi non rientrino nei limiti disposti. La data del ripristino sarà il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sospensione.
Riferimenti normativi:
- Circolare INPS, 27 aprile 2000, n. 86: Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF.
- Messaggio INPS 25 luglio 2006, n. 20930 : Prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art. 19 Legge n. 118/1971 - accertamenti sanitari
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Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo -
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)




