
L'indennità di mansione deve ancora essere erogata al personale non vedente che svolge le mansioni di centralinista.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Studi e consulenza trattamento personale con la nota n. 29458 del 18 luglio 2012, ha risposto alla richiesta di parere proposto dal Comune di Castellammare di Stabia in merito alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.
Di seguito si riporta il testo del parere.
L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti trova il proprio fondamento normativo nell'art. 9 della legge 113/1985.
La disciplina della predetta indennità, nonostante i dubbi sorti negli anni pregressi con riguardo ad un'eventuale disapplicazione della norma, deve intendersi ancora vigente. Infatti, la speciale normativa non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto. D'altra parte, poiché la disapplicazione ad opera dei CCNL, a mente degli artt. 2, secondo comma, e 69, primo comma, del Decreto Legislativo, può riguardare rispettivamente solo "le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi" e "le norme generali e speciali del pubblico impiego", la stessa non avrebbe potuto travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.
Pertanto, in linea con precedenti orientamenti espressi dall'ARAN, si è dell'avviso che l'indennità in parola debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista.
27 luglio 2012






