SuperAbile


English version


Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili

SuperAbile regionale

SUPERABILE MULTIMEDIA

COMMUNITY

Per saperne di più

INAIL Protesi Riabilitazione e Reinserimento

Inail per l'integrazione delle persone straniere

Call Center

Contatta Superabile

Logo accessibilità


Superabilex

Compatibilità tra indennità di accompagnamento e ricovero in RSA

DOMANDA

Mio suocero invalido al 100% con indennità di accompagnamento dovrebbe essere ricoverato in una RSA convenzionata INPDAP, con retta a carico dell'Ente per le spese di residenza e a carico del pensionato per la parte infermieristica. Vorrei sapere se perderà l'indennità di accompagnamento.

 

RISPOSTA

Gentile utente,
le forniamo le seguenti informazioni generali riguardanti i ricoveri per i quali l'indennità deve continuare ad essere corrisposta e quelli che non danno diritto al beneficio.

Ricovero che esclude il diritto all'indennità di accompagnamento

Per ricovero a titolo gratuito si intende quello in cui la retta-base sia a totale carico di un Ente o struttura pubblica, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento.
I versamenti supplementari sostenuti dal ricoverato sono considerati spese voluttuarie, anche se magari essenziali per la persona e non costituiscono la retta base, quindi non fanno venir meno la gratuità del ricovero, con conseguente sospensione dell'erogazione dell'indennità.
L'indennità dunque non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, mentre continua ad essere erogata per periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia, nonché durante i periodi di allontanamento da detti reparti per un periodo non inferiore al mese (Sentenza Corte Costituzionale 22 aprile 1991, n. 183).

Ricovero che non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento

Il ricovero si considera a pagamento, quando l'interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta la retta base, oppure ne versa solo una parte e l'altra parte sia a carico dell'Ente pubblico.
In questo caso, l'indennità di accompagnamento non può essere sospesa.
In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un'ulteriore autocertificazione attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.

Per retta di base deve intendersi quella prevista dal regolamento dell'Istituto dove l'interessato è ricoverato e, solo quando lo stesso versi una quota di partecipazione all'importo della retta, l'indennità di accompagnamento non può essere sospesa.

Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital.

 

Riferimenti legislativi

  • Sentenza Corte Costituzionale 22 aprile 1991, n. 183, "Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)"
  • Sentenza Corte Cassazione - Sezione Lavoro 2 febbraio 2007, n. 2270, "Invalido grave ricoverato presso un ospedale pubblico - diritto all'indennità di accompagnamento"
  • Sentenza Corte Cassazione n. 1436/98
  • Circolare INPS 23 ottobre 1998, n. 223, "Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi"
  • Legge 11 febbraio 1980, n. 18, "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"
  • Sentenza Corte Cassazione - Sezione Lavoro 27 maggio 2004, n. 10212, "Persone in trattamento chemioterapico - L'indennità di accompagnamento per spetta anche per periodi molto brevi"

 

(9 Agosto 2011)