DOMANDA
Sono la cugina di 1° di una ragazza disabile con invalidità civile pari a 2/3 (80%) e con il riconoscimento della legge 104.
Vivo sotto lo stesso tetto con lei, sua sorella più piccola e i loro genitori, anche se per motivi di reddito, io costituisco nucleo autonomo.
Ad oggi, quando ci sono delle necessità, il papà può utilizzare la 104, ma capita di continuo che, nello stesso giorno, abbia bisogno di essere accompagnata anche l'altra cugina (sorella minore con invalidità civile dalle medesime caratteristiche e riconoscimento 104).
Dal momento che la mamma delle due ragazze, per motivi di salute, non guida più la macchina, ci sarebbe la necessità che anch'io possa accompagnare una delle mie due cugine, usufruendo di una delle due 104, in modo da potermi assentare dal lavoro in maniera giustificata.
Posso acquisire il diritto di usufruire di una delle due 104, in modo da semplificare la vita a mio zio che, non più giovanissimo e iperteso, si trova a correre da una parte all'altra di Roma, per accompagnare le figlie all'Università?
Faccio presente che attualmente ho un incarico annuale sul sostegno presso una Scuola dell'Infanzia del Comune di Roma e che probabilmente questo incarico mi verrà confermato l'anno prossimo. Anche se supplente, so che ho lo stesso diritto delle colleghe di ruolo di utilizzare la 104. L'unico dubbio che ho è proprio il fatto che le mie cugine hanno i genitori in vita e sono a loro carico dal punto di vista economico.
RISPOSTA
Gentile utente,
in qualità di cugina il grado di parentela è di quarto, pertanto, anche prima della riforma prevista dalla Legge n. 183/2010, non poteva usufruire dei permessi.
La Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 e la Circolare INPDAP 6 dicembre 2010, n. 13 chiariscono l'indirizzo degli istituti in merito alla Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010.
In base al nuovo dettato normativo hanno ora diritto ai permessi lavorativi il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.
Pertanto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, viene riconosciuto al lavoratore dipendente pubblico o privato per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado (in precedenza era stabilito entro il terzo grado).
Condizione essenziale resta che la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata a tempo pieno e che abbia una situazione di handicap grave.
Sono poi previste tre condizioni per poter estendere il diritto alla fruizione dei permessi ai familiari o parenti entro il 3° grado. Queste sono che il coniuge o i genitori della persona da assistere:
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- abbiano compiuto i 65 anni di età
- che siano affetti da patologie invalidanti
- che siano deceduti o mancanti
(9 Agosto 2011)






