SuperAbile


English version


Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili

SuperAbile regionale

SUPERABILE MULTIMEDIA

COMMUNITY

Per saperne di più

INAIL Protesi Riabilitazione e Reinserimento

Inail per l'integrazione delle persone straniere

Call Center

Contatta Superabile

Logo accessibilità


Senza Barriere

Autorimesse accessibili in luoghi di lavoro di enti pubblici

DOMANDA

Lavoro in un ente locale, la sede in cui opero è aperta al pubblico. Nel 1° piano interrato, vi è una piccola autorimessa, a cui si accede tramite una rampa d'accesso lunga una quindicina di metri, probabilmente con una pendenza superiore all'otto per cento. Alcuni anni fa ho chiesto e ottenuto la riservazione di un posto auto nella stessa. Oggi questa agevolazione viene messa in discussione, in quanto l'Amministrazione intende riservare tutti i posti disponibili a tipologie diverse di "utenti", auto di servizio e altri.
Esiste una disposizione di legge per cui a un disabile è concesso parcheggiare in uno dei posti non occupati dalle auto di servizio?
Essendo stato più volte sottoposto a lavori di ristrutturazione, non era obbligo dell'Amministrazione adeguare l'accesso, eliminando eventuali barriere architettoniche?
INAIL, se richiesto, può effettuare sopralluoghi nei posti di lavoro?

 

RISPOSTA

Gentile utente,
se l'edificio è privato, rientrerà nelle disposizioni della Legge n. 13/89 e del DM n. 236/89; se l'edificio è pubblico, farà capo alle disposizioni della Legge n. 118/71 e del DPR n. 503/96: ciò dal punto di vista dei provvedimenti per l'accessibilità o per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La sostanza però non cambia, in quanto, per diversi aspetti progettuali, la normativa per il settore pubblico rinvia ai criteri progettuali del DM n. 236/89.
Tale Decreto riporta un interessante articolo sulle "Autorimesse".
In particolare, richiede per le Autorimesse che

"Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili".

Inoltre, in caso di ristrutturazione, si dovevano prendere provvedimenti tali da rispondere ai requisiti progettuali per il superamento delle barriere architettoniche, quindi l'autorimessa avrebbe dovuto soddisfare tali disposizioni mediante una rampa di pendenza massima dell'8% o mediante la presenza di idonei meccanismi di sollevamento.

Rammentiamo, infine, la presenza di alcuni provvedimenti di legge contro la discriminazione delle persone con disabilità che la invitiamo a visionare:

  • Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
  • Legge 1 marzo 2006, n. 67, "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

La Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha il compito di tutelare la collettività e i singoli individui dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di vita e di lavoro, Tale sopralluogo non rientra tra i compiti istituzionali di INAIL, ma deve chiedere informazioni presso la ASL competente per territorio.

 

(16 Novembre 2012)