DOMANDA
Vorrei avere alcune informazioni sugli ausili che spettano di diritto, ovviamente se necessari, per un paziente affetto da sclerosi multipla al 95% non autosufficiente, che, per la terza volta, si presenta per domanda di aggravamento e che ad ogni visita fisiatrica trova, per così dire, il medico sbagliato, in quanto non preparato a cosa può essere prescritto .... ci sarebbe tanto da scrivere su alcuni casi.
RISPOSTA
Gentile utente,
ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà espresse nella sua lettera. È, tuttavia, il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (dipendente o convenzionato) ad individuare e, quindi, a prescrivere gli ausili da erogare agli aventi diritto nell'ambito dello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, non possiamo entrare nel merito di valutazioni mediche: spesso, infatti, una persona con disabilità ha specifiche necessità, per le quali è opportuno prescrivere ausili con determinate caratteristiche, che potrebbero non essere indicati per altre persone in condizioni similari.
Riteniamo opportuno evidenziare che la prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto; sulla stessa, inoltre, deve essere indicato il codice ISO identificativo, con specifica indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo.
La normativa vigente in materia di assistenza protesica fa riferimento al cosiddetto Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministero Sanità 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227).
Il Regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica, che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del Nomenclatore.
Tali dispositivi sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
dispositivi di serie, ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente (i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito etc). Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al Regolamento
dispositivi su misura, ovvero quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente. Eccezionalmente, sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista Qualche esempio: le sedie a ruote
elettriche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi, etc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco del primo allegato al Regolamento.
ausili è composto da quelli acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali e dati in comodato d'uso all'assistito, come nel caso di ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale etc..Questi ausili sono riportati nel terzo elenco del Nomenclatore.
Possono essere prescritti anche ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto.
In tal caso, il medico prescrittore deve motivare con chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico.
La parte del costo dell'ausilio che eccede quanto fissato dalle Aziende Sanitarie Locali rimane a carico dell'assistito.
In casi particolari, per i soggetti con gravi tipologie di disabilità, la ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Il Ministero non ha, tuttavia, ancora fissato i criteri per l'erogazione di questi ausili e le ASL, in funzione della propria autonomia gestionale, agiscono secondo un principio di discrezionalità (per questo è possibile che alcune ASL prescrivano ed eroghino ausili fuori dal Nomenclatore diversi rispetto ad altre).
L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dalla ASL di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore.
Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La ASL deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione.
Nel documento di autorizzazione, viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto.
La Legge finanziaria 2006, in tema di assistenza protesica, ha introdotto che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito dove rientrare, a seguito di specifico Decreto, nei livelli essenziali di assistenza integrativa e non più, quindi, nei meccanismi che regolamentano la fornitura di ortesi, ausili e protesi. È, inoltre, previsto che sia istituito il "repertorio
dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale". In merito a tale iniziativa, al momento, non si comprende quali siano le esatte intenzioni del Legislatore.





