DOMANDA
Sono una disabile motoria con invalidità riconosciuta al 100% e riconoscimento di situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, sin dal 2004. Recentemente ho ottenuto, per via giudiziale, anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (negatami nel 2004 dalla commissione medica), con Sentenza del Tribunale.
Desidero sapere se riceverò dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (o da altra Istituzione) una certificazione che unifichi l'invalidità e l'accompagnamento. Oppure dovrò necessariamente rilasciare sia copia del certificato di invalidità che copia della Sentenza laddove vi fosse bisogno di dimostrare l'ottenimento di tale riconoscimento? E come posso, in questa seconda ipotesi, tutelare la mia privacy?
Inoltre vorrei sapere se esiste una procedura per avere un certificato di invalidità che "nasconda" la descrizione della patologia (come mi è capitato di vedere ad altri disabili).
RISPOSTA
Gentile utente,
la salvaguardia della riservatezza su dati sensibili, come quelli che riguardano le condizioni di salute, è irrinunciabile. Le persone hanno pienamente diritto, se lo desiderano, di non far conoscere la malattia di cui sono affette.
In base alla normativa per la tutela della privacy, la persona che si sottopone a visita può richiedere alla Commissione per l'accertamento dell'handicap il rilascio di una certificazione in cui non sia indicata la diagnosi (Legge n. 675/96 sostituita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Questa richiesta (che deve essere assolutamente soddisfatta) dovrà essere inoltrata nel caso non venga emessa d' ufficio la doppia certificazione: una con la diagnosi e l'altra senza la specificazione della minorazione. Infatti, molte Regioni e Comuni si sono già attivati, notificando i Verbali nella modalità stabilita dalla norma per il rispetto della privacy.
Pertanto, secondo la legge sulla privacy, non è necessario che il datore di lavoro pubblico o privato siano in possesso di una certificazione con indicazione della diagnosi, neanche nel caso di richiesta dei benefici previsti dall'art. 33 Legge n. 104/92 come, per esempio, i permessi lavorativi.
Per ottenere, invece, alcune agevolazioni di tipo fiscale è indispensabile la specificare la diagnosi.
Per quanto concerne il Verbale di invalidità la Circolare INPS 28 dicembre 2009 n. 131, riguardante la nuova procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile, precisa:
"A conclusione dell'iter sanitario la procedura provvede all'inoltro del verbale all'interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario"
(4 Marzo 2010)




