SuperAbile


SuperAbile regionale

Benvenuto nella comunità di SuperAbile. Accedi alle tue aree personalizzabili:


SUPERABILE MULTIMEDIA

COMMUNITY

Per saperne di più

Inail per l'integrazione delle persone straniere

Call Center

Contatta Superabile


Superabilex

Figure di sostegno alla persona

DOMANDA

Ho un fratello di 46 anni con una grave insufficienza mentale.
A causa della senescenza e malattia dei miei genitori, coi quali mio fratello vive, nasce per me l'esigenza di acquisire la nomina di tutore del mio congiunto.
A chi rivolgermi? Tengo a precisare che non è mai stata avviata un'interdizione nei confronti di mio fratello. I miei genitori sono i suoi tutori naturali per legge? Fino a quando? Come faccio a subentrare loro in questo ruolo (che tengo a precisare, loro vogliono che assuma)?

 

RISPOSTA

Gentile utente,
innanzitutto occorre precisare che esistono tre tipi di interventi giuridici rispetto alla nomina di figure di sostegno alle persone e ognuna di essa agisce in conseguenza alla limitazione della capacità di agire della persona in questione.
Avendo queste limitazioni conseguenze importanti sulla vita futura della persona, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcuni concetti per aiutare la riflessione in merito all'argomento.

Tre importanti concetti giuridici:

  • la capacità giuridica
  • la capacità di agire
  • la capacità di intendere e di volere

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e ci accompagna per tutto l'arco della nostra esistenza (art. 1 Codice Civile). Con l'acquisizione di tale capacità (detta anche "soggettività giuridica"), la persona diventa soggetto di diritto, cioè è titolare dei diritti e dei doveri contemplati e protetti dall'ordinamento giuridico.

La capacità di agire si acquista con il compimento della maggiore età (art. 2 Codice Civile), coincide generalmente con la capacità di intendere e di volere e si estrinseca nella capacità di compiere atti giuridici, ritenuti validi e meritevoli di tutela da parte dall'ordinamento giuridico.

Cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono: la minore età, l'interdizione, l'inabilitazione.

La capacità di intendere e di volere, è evidentemente il presupposto della capacità di agire e si sostanzia nella condizione psichica, anche minima, di rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.

In sostanza, possiamo considerare le tre figure giuridiche suddette come forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci di agire, perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere per i quali, quindi, sussiste l'esigenza di una misura protettiva che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale.

Vediamo ora in sequenza il campo di intervento delle tre figure giuridiche di cui sopra:

Amministratore di Sostegno: figura di sostegno per persone prive di autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, che interviene come ausilio (sia nel campo delle relazioni sociali, sia in quello economico) della persona debole in difficoltà, per surrogarne l'inadeguatezza gestionale.

Interdizione: istituto giuridico che prevede la nomina di un Tutore e presuppone, nel soggetto interessato, una infermità tale da configurare la limitazione assoluta della capacità di agire della persona interdetta. La sfera di intervento dell'interdizione interessa maggiormente il campo economico-patrimoniale più che l'agire quotidiano della persona interdetta.

Inabilitazione: meno grave della precedente, ma pur sempre una misura importante che prevede la figura del Curatore e viene generalmente attivata quando, per condizioni di infermità parziale o di situazioni sanitarie o sociali gravi, siano messi a rischio gli interessi della persona.

 

Nel caso le vostre valutazioni portino alla scelta di un tutore per suo fratello, ne discende la necessità di avviare un processo di interdizione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero.
Importante ricordare la possibilità del Pubblico Ministero, a cui le persone sopra elencate possono rivolgersi affinché dia corso al giudizio di interdizione, senza necessità di attivare il ricorso per mezzo di un avvocato. Al contrario, nel caso di attivazione del procedimento tramite avvocato, esso comporta degli oneri economici, anche se c'è la possibilità per i cittadini "non abbienti" di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.
Si ricorda però che se la persona che deve essere interdetta si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del Pubblico Ministero.
La tutela si apre presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi della persona interdetta.
Quale tutore della persona interdetta, il Giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico che avviene, preferibilmente, tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini, che, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta (il Giudice chiede informazioni sulla persona all'Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Servizi Sociali), che dia affidamento di educare e istruire la persona minore, o interdetta, conformemente a quanto è prescritto dall'art. 147 Codice Civile, "Dovere verso i figli".

 

Quali sono le funzioni del tutore?

Il tutore ha la cura della persona del minore, o interdetta, la rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Cura della persona interdetta significa garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali e morali.
In particolare, trovare una adeguata sistemazione di vita, individuare le modalità di gestione e di assistenza, verificare l'idoneità nel tempo della collocazione e vigilare sull'operato degli Enti preposti alle cure e all'assistenza.
Per rappresentanza negli atti civili, si intende compiere in sostituzione della persona tutelata attività relative all'esercizio dei diritti e degli interessi della medesima, agire in suo nome e nel suo interesse del soggetto rappresentato (ad eccezione dell'acquisto di beni e/o diritti dell'incapace).
Nell'amministrazione dei beni, il tutore deve garantire una corretta gestione - pena il risarcimento dei danni cagionati - e presentare al Giudice tutelare ogni anno il rendiconto.

 

(4 Marzo 2010)