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Disabilità e pignorabilità dei beni immobili

DOMANDA

Sono proprietaria di un bilocale. Come invalida civile, ho diritto all'impignorabilità della mia UNICA abitazione? Con quale legge?

RISPOSTA

Gentile utente,

dalle ricerche effettuate si rileva che, allo stato attuale, la normativa vigente non prevede la possibilità di applicare il principio dell'impignorabilità a beni immobili, tra cui rientrano quelli destinati ad uso abitazione, anche se trattasi in generale di prima ed unica casa di proprietà e anche quando il proprietario sia nello specifico una persona con disabilità.

Il concetto di impignorabilità esprime la non idoneità di un determinato bene a essere assoggettato a pignoramento.

Sulla base degli artt. 514-516 Codice Procedura Civile si distingue un'impignorabilità assoluta e un'impignorabilità relativa.

Si parla di impignorabilità assoluta, allorché il bene non può mai essere assoggettato a pignoramento: i beni riguardano cose che, per il loro prevalente valore morale o per stretta necessità nella vita domestica, hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni della persona rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere, quindi, espropriabili. Fra loro ricordiamo le residenze diplomatiche e tutti i beni che vi sono contenuti; gli oggetti sacri; gli anelli nuziali; l'abbigliamento, i letti, gli utensili e la biancheria di casa, nei limiti del necessario; le armi; gli alimenti e il combustibile, fino all'occorrente per un mese di sostentamento del debitore e della sua famiglia; scritti, fotografie e altri beni che rivestono un valore affettivo e non venale.

Sono, inoltre, sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato e per la parte determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità e di malattia.

Si parla, invece, di impignorabilità relativa, allorché il bene è pignorabile, ma solo a determinate condizioni (art. 515 Codice Procedura Civile) o in particolari circostanze di tempo (art. 516 Codice Procedura Civile), cioè sono pignorabili solo quando tutti gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il creditore.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 52, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore non sono considerati più beni assolutamente impignorabili, ma beni relativamente impignorabili (art. 515 Codice Procedura Civile), cioè che possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito.

Nel corso delle nostre ricerche è stata contattata, la Federconsumatori a cui potrà rivolgersi, se lo riterrà opportuno, per eventuali consulenze legali su strade percorribili alla risoluzione del suo quesito.

La Federconsumatori è presente sull'intero territorio nazionale: telefonando al n. 0642020755 - 0642027603 della Sede nazionale, potrà chiedere i recapiti telefonici della sua sede di residenza o sede più vicina.

 

(17 Dicembre 2009)