DOMANDA
Un minore con diritto all'Indennità di accompagnamento si trova attualmente ospite presso una "casa famiglia" a spese di Ente pubblico (l'allontanamento dalla famiglia è stato disposto con provvedimento del Giudice tutelare).
La permanenza in "Casa famiglia" va equiparata al ricovero presso Centri di riabilitazione o case di cura e, di conseguenza, la prestazione economica "Indennità di accompagnamento" va sospesa per tutto il periodo in cui il minore rimane ospite presso la Casa Famiglia?
RISPOSTA
Gentile utente,
questo quesito ricorre più volte da parte di titolari di indennità di accompagnamento, ma purtroppo non è stato possibile arrivare ad un risposta definitiva. La normativa non indica più di quanto lei espone, cioè che è esclusa dal diritto all'indennità di accompagnamento la persona invalida ricoverata gratuitamente in Istituti pubblici, ma non spiega nel dettaglio altri aspetti importanti che possono determinare un ricovero, anche prolungato e in quali condizioni.
In tal senso, sono state emesse diverse Sentenze, che esaminano alcune situazioni che si presentano, non di rado, in questi casi.
Per nostra esperienza sono state diverse le conclusioni alle quali arriva ogni Sede INPS.
Indicativamente (ma ribadiamo che non è un'interpretazione univoca, dal momento che, come sopra esposto, la normativa non dà una risposta chiara in questo senso), si tratterebbe di determinare il ruolo che ha la casa-famiglia nel prestare l'assistenza necessaria a chi, per definizione, nel presupposto che determina la concessione dell'indennità, ha bisogno di un accompagnatore perché non deambulante o necessita di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Un altro fattore da considerare potrebbe essere che l'allontanamento dalla famiglia è stato deciso dal Giudice Tutelare, ma non per esigenze di terapie o di riabilitazione, ma per motivi che riguardano altri problemi, dei quali non siamo a conoscenza. Pertanto, la casa-famiglia potrebbe considerarsi, in un certo senso, come un "surrogato" della famiglia stessa e, in questo caso, quando si abita insieme ai familiari, l'indennità viene erogata, quindi lo stesso criterio potrebbe essere adottato per la casa famiglia. Ad ogni modo, come già specificato, queste considerazioni sono libere interpretazioni, che eventualmente si possono far valere, per continuare percepire la prestazione, ma non sorrette da una normativa precisa.
Ad ogni modo, considerando che in alcuni casi è stata fatta valere l'impossibilità da parte di una struttura di garantire una assistenza idonea, la gratuità o meno del ricovero dovrebbe essere valutata in relazione al caso concreto. Ad esempio, il caso di una persona inabile totale, sprovvista dei mezzi necessari per vivere e ricoverato in una struttura pubblica, non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per adeguata assistenza infermieristica e riabilitativa, può giustificare, rispetto a quanto testualmente dispone l'art. 1 Legge n. 18/1980, il riconoscimento del diritto all'indennità anche per il periodo di ricovero, soltanto nell'ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, la persona assistita abbia subito un danno ingiusto perché costretta a retribuire un infermiere privato (Sentenza Corte Cassazione n. 10946/98). Nel caso specifico, si tratterebbe di un ulteriore danno, dal momento che, oltre ad un allontanamento dalla famiglia di origine, potrebbe essere sospesa una prestazione, che permette di avere una persona che presti la necessaria assistenza in modo continuativo.
Riferimenti Legislativi
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Sentenza Corte Cassazione 20 luglio 1995, n. 7917
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Sentenza Corte Cassazione 2 novembre 1998, n. 10946
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Sentenza Corte Cassazione 8 aprile 2002, n. 5017
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Sentenza Corte Cassazione 2 febbraio 2007, n. 2270
(17 Dicembre 2009)




