DOMANDA
Sono un disabile (paraplegico) e risiedo in un appartamento di mia proprietà che si trova al primo piano di un condominio di 3 piani.
Vorrei installare, a mie spese, nel cortile condominiale (in una zona destinata al solo transito sporadico delle persone verso il ripostiglio condominiale) una piattaforma elevatrice con castelletto autoportante in metallo e vetro, occupando in questo modo circa 3 mq del cortile condominiale.
La piattaforma elevatrice così come concepita potrebbe essere facilmente smontata, sarebbe sufficiente svitare i bulloni alla base del castelletto, sollevarlo e portarlo via con apposito automezzo.
La distanza dalle finestre dell'unica altra unità immobiliare che si trova al piano del mio appartamento e che si affaccia sulla stessa porzione di cortile condominiale sarebbe: per le finestre che hanno veduta diretta sull'elevatore maggiore di 5 metri (misurati orizzontalmente) per l'unica finestra con veduta laterale sull'elevatore maggiore di 5 metri (misurati orizzontalmente).
Mi occorre anche in questo caso l'autorizzazione del Condominio o posso procedere alla installazione dell'elevatore, trascorsi i tre mesi dalla mancata approvazione condominiale o dalla non pronuncia del Condominio?
In altre parole, posso seguire la stessa procedura del montascale a piattaforma anche per l'elevatore a castelletto autoportante?
RISPOSTA
Gentile utente,
i riferimenti utili per capire le possibilità di azione sono gli articoli 2.1 e 3.1 Legge n. 13/89 e l'art. 3 Circolare n. 1669/89.
In primo luogo, puntualizziamo che per poter effettuare l'opera dovrà seguire le indicazioni riportate all'art. 2 Legge n. 13/89, quindi dovrà fare richiesta al Condominio.
Nel caso in cui l'opera sia inquadrabile tra le "strutture mobili e facilmente rimovibili" o anche "a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile" la invitiamo a poter dimostrare tecnicamente questa caratteristica.
Fatta questa premessa le opere oggetto delle deliberazioni di cui all'art. 2 comma 1, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni (art. 1120 comma 2 Codice Civile).
Inoltre, le innovazioni finalizzate al superamento delle barriere architettoniche possono essere attuate in deroga alle distanze previste dai Regolamenti Edilizi, fatto salvo il rispetto degli articoli 873 e 907 Codice Civile.
In conclusione, la invitiamo a far presente al Condominio la normativa vigente in materia di innovazioni finalizzate al superamento delle barriere architettoniche e le caratteristiche di removibilità del manufatto. Nel frattempo, le consigliamo a rivolgersi ad un tecnico qualificato, affinché possa seguire il progetto e le pratiche amministrative presso l'Ufficio Tecnico.
(17 Febbraio 2010)




